Inammissibili i ricorsi su aggravante della destrezza e trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 24647 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l’agente ponga in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria, idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa. La graduazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze integrano un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretti da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il grado di impegno motivazionale richiesto sugli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. I motivi che deducono violazione di legge e vizio di motivazione su tali profili sono inammissibili.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili di un furto aggravato e di un tentato furto. La difesa di uno dei ricorrenti ha ulteriormente argomentato con memoria depositata nel maggio 2026.
I ricorrenti censurano la ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo comune ai ricorrenti e il primo motivo di uno di essi, entrambi incentrati sull’aggravante della destrezza. Il Collegio richiama il principio per cui tale circostanza sussiste nel caso in cui l’agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa, richiamando Sez. V n. 2236 del 2022. I giudici di merito hanno analiticamente indicato tali accorgimenti, con motivazione logica e coerente con i dati richiamati e, dunque, insindacabile in sede di legittimità. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi alla determinazione della pena e al bilanciamento delle circostanze, la Corte ne rileva l’inammissibilità. Il motivo sulla determinazione della pena non risulta proposto in primo grado; in ogni caso, la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e l’esercizio di discrezionalità, riservati al giudice di merito e insindacabili ove non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretti da sufficiente motivazione, come nella specie avvenuto, secondo il richiamo a Sez. V n. 5582 del 2014.
Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando siano sorrette da sufficiente motivazione. Tale è quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, secondo Sez. Un. n. 10713 del 2010. Gli oneri argomentativi risultano assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, in termini coerenti con la concreta quantificazione della pena, tenuto conto che il grado di impegno motivazionale richiesto sui singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi, come affermato da Sez. V n. 34379 del 2025.
Alla luce di tali rilievi la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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