Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. II n. 25322 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, senza il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. La carenza di specificità va apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, incorrendo nel vizio sanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Parimenti inammissibili sono le doglianze che, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali, sollecitano una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. In tema di delitti contro il patrimonio in danno di prossimi congiunti, l’esimente di cui all’art. 649, comma terzo, cod. pen. resta preclusa allorché la condotta sia connotata dall’impiego di violenza fisica.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei reati contestati perché estinto per remissione di querela accettata, rideterminando la pena per i restanti reati, tra cui una tentata estorsione aggravata e i maltrattamenti in famiglia, in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ricostruzione della fattispecie, alla qualificazione giuridica della condotta e alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 649 cod. pen. in relazione alla tentata estorsione, sostenendo che le richieste di denaro fossero accompagnate da mere minacce verbali e non da violenza fisica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto ha rilevato che le censure ripropongono in modo meramente reiterativo argomenti già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, risultando quindi prive di specificità. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la carenza di specificità del motivo si apprezza con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame.

In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno osservato che si contestano le valutazioni operate dai giudici del merito, proponendone una lettura alternativa e articolando doglianze di natura fattuale, implicanti una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. È stato ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione dei dati acquisiti, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.

Nel merito della doglianza, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici, dando conto con argomentazioni puntuali e coerenti del fatto che dalle dichiarazioni delle persone offese, genitori dell’imputato, sia emersa in termini inequivoci la commissione di condotte di aggressione fisica nei loro confronti, e non già di meri comportamenti minacciosi o di episodici atti di danneggiamento di beni.

È stato altresì chiarito che tali condotte violente si collocavano in rapporto di stretta contestualità funzionale con le richieste di denaro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che assumeva l’estraneità degli episodi di violenza fisica alle condotte estorsive. Su tali basi la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la causa di non punibilità dell’art. 649, comma terzo, cod. pen., alla luce dell’orientamento secondo cui la relativa operatività resta preclusa allorché la condotta sia connotata dall’impiego di violenza fisica.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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