Imputazione rimesse e prescrizione in conto corrente affidato (App. Firenze n. 2511/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, l’art. 1194, comma 2, c.c. trova applicazione solo in presenza di un pagamento in senso tecnico-giuridico, ossia di un versamento eseguito su un conto con saldo passivo eccedente i limiti dell’affidamento. I versamenti che non superano tali limiti hanno mera funzione ripristinatoria della provvista e non possono essere imputati ad interessi. La prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito per le rimesse solutorie decorre dalla data di ciascun versamento, mentre per le rimesse ripristinatorie, effettuate nei limiti del fido, il termine decorre dall’estinzione del conto. La mancata proposizione di osservazioni al CTU entro il termine concesso dal giudice, di natura ordinatoria, non preclude alla parte di sollevarle in sede di conclusioni o in appello, purché non integrino eccezioni di nullità del procedimento peritale.
Il Fatto
Il correntista agiva per l’accertamento della nullità parziale dei contratti di conto corrente e per la ripetizione dell’indebito, deducendo l’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, CMS e altre commissioni non pattuite. Il Tribunale di Lucca, sulla scorta di CTU, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la banca al rimborso di Euro 31.291,93. La banca proponeva appello principale; il correntista proponeva appello incidentale, lamentando la violazione della normativa in materia di prescrizione e anatocismo e l’erroneità dei calcoli. La Corte, con sentenza non definitiva, respingeva l’appello principale, accoglieva il motivo sull’anatocismo e disponeva nuova CTU, riservando la decisione sugli altri motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, in sede di definitiva statuizione, ha esaminato i motivi residui dell’appello incidentale. Sul primo motivo (prescrizione), ha confermato il giudicato interno sulla individuazione degli atti interruttivi, formatosi per mancata impugnazione sul punto, e ha disposto il ricalcolo tenendo conto della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 15684/2025, secondo cui l’art. 1194, comma 2, c.c. si applica solo ai versamenti che eccedono il limite dell’affidamento (rimesse solutorie), mentre quelli effettuati entro tale limite (rimesse ripristinatorie) non sono imputabili prioritariamente agli interessi e la prescrizione per questi ultimi decorre dall’estinzione del conto.
Quanto al terzo motivo (erroneità delle somme accertate), la Corte ha recepito lo Scenario B2 del CTU, che applicava il criterio di imputazione delle rimesse secondo la citata giurisprudenza, escludendo le osservazioni tardive del CTP (che non avevano inciso sostanzialmente sulle risultanze). Ha pertanto rideterminato il saldo del conto n. 12733/82 in Euro +40.335,59 al 19.1.2009 e del conto n. 5273/11 in Euro +59.959,69 al 14.3.2023, condannando la banca al rimborso della complessiva somma di Euro 129.649,60, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo (sulle spese di primo grado), in quanto assorbito dalla riforma della sentenza e dalla conseguente nuova regolamentazione delle spese, e ha posto quelle del doppio grado a carico della banca soccombente, liquidando anche le spese di CTU e di CTP in misura integrale per il primo grado e al 50% per il secondo.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: per il difensore del correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito in un conto affidato, è necessario distinguere i versamenti che superano il limite del fido (rimesse solutorie, per le quali la prescrizione decorre dalla data di ciascun versamento) da quelli che non lo superano (rimesse ripristinatorie, per le quali il termine prescrizionale decorre dall’estinzione del conto), al fine di calcolare correttamente le somme prescritte e non ripetibili.
- Applicazione dell’art. 1194, comma 2, c.c.: l’avvocato della banca deve eccepire che l’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale, ex art. 1194, comma 2, c.c., opera solo se il versamento ha funzione solutoria, ossia se il conto presenta un passivo eccedente l’affidamento; in difetto, il versamento ha natura ripristinatoria e non può essere imputato agli interessi, con conseguente riduzione del credito del correntista.
- Osservazioni tardive al CTU: il termine concesso per le osservazioni al consulente tecnico ha natura ordinatoria e non preclude alla parte di sollevare le proprie censure in sede di conclusioni o in appello, purché non si tratti di eccezioni di nullità del procedimento peritale; tuttavia, la parte che intenda evitare il rischio di una valutazione sfavorevole deve chiedere tempestivamente la proroga del termine, per non incorrere in decadenze istruttorie.
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