Estinzione del processo per definizione agevolata della lite tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 2563 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’integrale pagamento del dovuto e l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, determinano l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Il giudice dichiara l’estinzione anche quando sia decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo sulla posizione fiscale di una contribuente esercente attività di tassista, procedeva a ricostruzione analitico-induttiva dei redditi dichiarati per i periodi d’imposta 2007 e 2008, contestando un maggior reddito d’impresa.
La contribuente impugnava gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che li accoglieva in parte. L’appello veniva rigettato dalla CTR della Lombardia. Proposto ricorso per cassazione con sette motivi, nelle more la contribuente aderiva alla definizione agevolata e depositava istanza di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il difensore della contribuente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, datata 11 ottobre 2023. La contribuente ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex d.l. n. 119 del 2018 e di aver saldato il debito mediante integrale pagamento del dovuto.
A sostegno dell’istanza sono stati prodotti l’istanza di definizione agevolata, la prova del pagamento e l’estratto di ruolo al 10 ottobre 2023. La Corte rileva che la contribuente comprova l’integrale pagamento del dovuto, circostanza che di per sé integra il venir meno dell’interesse alla decisione.
La Corte osserva, ad ogni modo, che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione. Tale rilievo opera in via autonoma e concorrente rispetto alla prova del pagamento.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo. Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, che ne impone la compensazione con rivalsa sulle parti che le hanno anticipate, in deroga al criterio ordinario della soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.