IMU, esenzione per inagibilità nota al Comune e cumulo giuridico delle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 28489 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, quando lo stato di inagibilità dell’immobile risulti documentalmente noto al Comune, è escluso il pagamento dell’imposta in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato istanza di riduzione al 50%, operando il principio di collaborazione e buona fede di cui alla legge n. 212 del 2000, che esonera il contribuente dalla prova dei fatti già conosciuti dall’ente impositore. La censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta e il diverso apprezzamento delle prove non integra violazione di legge, ma al più vizio di motivazione. La reiterazione annuale dell’omesso versamento del medesimo tributo, con distinti avvisi emessi contestualmente, integra la continuazione di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, con applicazione obbligatoria del cumulo giuridico anche in tema di tributi locali.

Il Fatto

Il Comune ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che, in controversia su avvisi in rettifica IMU per le annualità 2013-2016, aveva respinto l’appello per il 2015 e 2016 e per gli ultimi undici mesi del 2014, accogliendo invece l’appello per il 2013 e il primo mese del 2014 con riconoscimento dell’imposta dovuta nella misura del 50%. La sentenza impugnata statuiva inoltre che le sanzioni per le quattro annualità erano dovute complessivamente in misura pari al doppio della sanzione base, con i relativi interessi.

La società contribuente resiste con controricorso e memoria. Il ricorso dell’ente impositore si articola in due motivi: violazione della disciplina IMU sull’inagibilità e violazione della disciplina delle sanzioni in tema di continuazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. I giudici di appello avevano accertato che l’unità immobiliare era stata oggetto di frazionamento in tre distinte unità, con cambio di destinazione d’uso, in attuazione di opere iniziate nel maggio 2011 e concluse nel gennaio 2014, con comunicazione acquisita al protocollo dello Sportello Unico Edilizia Privata del Comune. Il Collegio rileva che la decisione è in linea con l’orientamento di legittimità: quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune non può pretendersi il pagamento dell’imposta in misura integrale.

La Corte richiama i principi di collaborazione e buona fede che improntano i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione la regola secondo cui al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore. Vengono citate Cass. n. 1263/2021, Cass. n. 8592/2021, Cass. n. 18453/2016 e Cass. n. 18455/2016, nonché Cass. n. 9656 del 2024, che ha precisato l’applicabilità di tali principi anche in tema di IMU.

Il Collegio precisa poi che la violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla valutazione del giudice di merito e può essere censurata solo come vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione non attribuisce il potere di riesaminare il merito della vicenda, spettando in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute idonee. Nella specie la CTR ha operato un diffuso accertamento sulla concreta conoscenza dell’inagibilità da parte dell’ente: il ricorrente lamenta una non corretta valutazione delle prove, non l’applicazione delle norme.

Anche il secondo motivo non coglie nel segno. In tema di cumulo di sanzioni, l’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 deroga al cumulo materiale a favore del cumulo giuridico, reso obbligatorio e non più facoltativo, con superamento della disciplina previgente quanto all’elemento psicologico, all’elemento temporale e all’ampliamento oggettivo. La Corte richiama Cass. n. 998/2023, Cass. n. 11432/2022, Cass. n. 22477/2022, Cass. n. 2284 del 2023, Cass. n. 12433 del 2023 e Cass. n. 28758 del 2023, secondo cui, in fase processuale, se l’amministrazione non ha applicato il cumulo, è il giudice a stabilire il quantum dovuto. Il principio vale anche per i tributi locali, come ribadito da Cass. n. 13392 del 2016, Cass. n. 18423 del 2018, Cass. n. 26077 del 2015, Cass. n. 3265 del 2012 e Cass. n. 21570 del 2016, quest’ultima con riferimento agli omessi versamenti.

Nel caso di specie è pacifico che si verte in tema di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, da cui sono scaturiti distinti avvisi riguardanti l’IMU per gli anni 2013-2016, con sanzioni irrogate con provvedimenti aventi la medesima data. Rilevano la contestualità dell’irrogazione e la circostanza che la società contribuente ha contestato l’entità del tributo, non vertendosi esclusivamente in tema di omesso versamento. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’ente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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