Esenzione TARI per gli immobili sede del Pontificio Istituto Biblico (Cass. civ. Sez. V n. 17850 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa sui rifiuti, gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico sono esenti da imposta in virtù dell’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021. Tale disposizione si applica, per effetto del successivo comma 2-ter, ai periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento e ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. L’art. 16 del Trattato Lateranense e l’art. 6 della Convenzione tra Italia e Santa Sede dell’1.4.2015 non estendono di per sé l’esenzione alla tassa rifiuti, che ha natura di corrispettivo del servizio. Il giudice di legittimità può conoscere dello ius superveniens retroattivo e correggere la motivazione della sentenza impugnata, a dispositivo conforme al diritto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Roma ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo di un’autovettura, emesso dall’agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di tre cartelle relative alla tassa sui rifiuti per gli anni dal 2007 al 2011. Il destinatario degli atti è un ente della Santa Sede, titolare dell’immobile adibito a propria sede.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto le ragioni del contribuente e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ravvisando nell’art. 16 del Trattato Lateranense l’esenzione degli immobili e nell’accordo bilaterale sulla notifica per via diplomatica degli atti tributari un’ipotesi di inesistenza della notificazione, non sanabile ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che investe la corretta interpretazione dell’art. 16 del Trattato Lateranense e dell’art. 6 della Convenzione dell’1.4.2015. L’art. 16 ha natura di norma programmatica e impegna lo Stato a darvi attuazione con specifiche disposizioni. L’attuazione è intervenuta per l’imposta sui redditi, per la dichiarazione catastale e per l’ICI, ma non, fino al 2021, per la tassa sui rifiuti.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la tassa rifiuti non colpisce l’immobile, ma costituisce il corrispettivo di un servizio commisurato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti. La produzione e il conferimento dei rifiuti sono la ratio dell’imposizione e, insieme, delle relative agevolazioni. L’immobile sede dell’ente, pur destinato a centro di alti studi, non è edificio di culto e la sola condizione soggettiva dell’ente non basta, in assenza di una specifica norma, a fondare l’esenzione.

Nella pendenza del giudizio è sopravvenuto l’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha stabilito la non debenza della tassa rifiuti per gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato, tra i quali rientra quello adibito a sede del Pontificio Istituto Biblico. Il comma 2-ter ne estende l’applicazione ai periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento e ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

La Corte ricorda che è consentito invocare la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e applicabili al rapporto dedotto. Rileva inoltre che, con una decisione successiva, il giudice di merito ha annullato un’intimazione di pagamento per la stessa imposta e per il medesimo ente, riconoscendo la pretesa impositiva definitivamente infondata. Il giudicato esterno, in materia di imposte periodiche, vincola quando l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, come il riconoscimento di un’esenzione.

Il ricorso è quindi rigettato. La motivazione della sentenza impugnata, pur conforme al diritto nel dispositivo, è corretta nel senso che l’esenzione deriva dall’art. 5, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021. Le spese sono integralmente compensate per la sopravvenienza normativa e per il giudicato formatosi dopo l’instaurazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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