IMU e inutilizzabilità del bene: onere della prova e giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 4337 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione d’imposta per inutilizzabilità del bene presuppone il positivo accertamento dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 3, lett. b, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011. L’esclusione di tale riduzione integra un accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione. Ai fini del giudicato interno, la minima unità suscettibile di acquisire stabilità è la sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico: l’appello motivato anche su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione. Se la decisione impugnata si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, il rigetto o l’inammissibilità del motivo che investe una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi relativi alle altre.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile sito in Napoli ha impugnato l’avviso di rettifica con cui il Comune ha preteso la maggiore IMU per l’anno 2013, oltre sanzioni e interessi, sul presupposto della mancata riduzione d’imposta per inutilizzabilità del bene. La contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale, in sede di appello del Comune, ha rigettato il ricorso originario.
I giudici di appello hanno valorizzato il risarcimento già percepito per il ripristino dello stato dei luoghi e la tardività della comunicazione di inagibilità. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi; il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La prima censura, incentrata sulla motivazione apparente ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è infondata. La decisione impugnata individua in modo esaustivo, sia pure sintetico, i fatti, le deduzioni delle parti e le ragioni del convincimento. Il mancato riepilogo delle argomentazioni di primo grado è irrilevante, poiché la sentenza di appello si fonda su profili non esaminati dal primo giudice.
Il terzo motivo, pregiudiziale, denuncia la formazione del giudicato interno per asserita acquiescenza del Comune. La Corte lo respinge: l’atto di appello è idoneo ad aggredire l’intera sentenza e non solo il capo sulla mancata costituzione dell’ente. Non è dunque configurabile alcuna acquiescenza. La Corte ribadisce che la minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno individua la sequenza logica fatto-norma-effetto, sicché l’impugnazione motivata anche su un solo elemento riapre la cognizione sull’intera statuizione, richiamando Cass., Sez. L, n. 2217 del 2016.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 — disposizione erroneamente invocata in luogo di quella analoga in materia di IMU — è inammissibile. Attraverso la dedotta violazione di legge la ricorrente mira a contestare l’accertamento di fatto dei giudici di merito, che hanno escluso l’inutilizzabilità desumendo elementi indiziari contrari dall’indennizzo percepito da molto tempo.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La sentenza di appello si fonda su due distinte rationes decidendi (l’utilizzabilità del bene e la tardività della denuncia), entrambe idonee a sorreggerla. Il rigetto delle doglianze su una di esse comporta il difetto di interesse in ordine alle censure relative all’altra, perché l’accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità, secondo il principio di Cass., Sez. 3, n. 12372 del 2006. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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