Canone aggiuntivo idroelettrico legittimo per il concessionario uscente (Cass. civ. Sez. Un. n. 4341 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il canone aggiuntivo che la legge regionale pone a carico del concessionario di grande derivazione idroelettrica che prosegue, in via transitoria, nell’esercizio dell’impianto dopo la scadenza della concessione non costituisce imposta, ma corrispettivo per lo sfruttamento protratto della risorsa idrica e per la gestione di impianti ormai ammortizzati. Esso rientra nella competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nel rispetto dei principi fondamentali statali di onerosità della concessione e di proporzionalità all’entità dello sfruttamento e all’utilità economica ricavata. Non viola gli artt. 3, 23, 41, 53, 97, 117 e 119 Cost., non contrasta con le direttive europee sulla promozione delle rinnovabili e non lede l’affidamento del concessionario uscente.

Il Fatto

Una società titolare di una derivazione d’acqua a scopo idroelettrico impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche due deliberazioni della Giunta regionale che avevano consentito la prosecuzione transitoria dell’esercizio alle condizioni previste dall’art. 53 bis della l.r. Lombardia n. 26 del 2003, subordinandola al versamento di un canone aggiuntivo.

Il ricorso si fondava sull’asserita illegittimità costituzionale della norma regionale e sull’erroneità, sul piano metodologico ed economico, della quantificazione provvisoria del canone. Il Tribunale, con sentenza parziale e poi con sentenza definitiva, respingeva la domanda. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite disattendono anzitutto l’istanza di trattazione in udienza pubblica. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, la Corte pronuncia in pubblica udienza solo nei casi previsti dall’art. 391 quater cod. proc. civ. e di particolare rilevanza della questione di diritto, che va esclusa non solo quando la questione non è nuova, ma anche quando il principio sia solo apparentemente connotato da novità. Nel caso di specie le censure prospettano errori in iudicando e in procedendo privi di tali requisiti.

I primi tre motivi, trattati unitariamente, sono infondati. La normativa regionale non invade la materia della tutela della concorrenza, di competenza statale esclusiva, ma rientra in quella concorrente dell’energia: spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali e alla Regione la determinazione del quantum nel rispetto dei criteri generali. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 155 del 2020 e n. 119 del 2019) e le proprie pronunce (Sezioni Unite n. 8036 del 2018 e n. 1043 del 2022), secondo cui il canone aggiuntivo è privo dei tratti dell’imposta e trova radice nella necessità di adeguare il corrispettivo alle mutate condizioni economiche del rapporto.

Quanto alle fonti sovranazionali, il principio di non discriminazione tra imprese e il divieto di interventi che incidano sulla sostenibilità dei progetti non possono riferirsi agli ex concessionari che, scaduta la concessione, continuano a trarre utilità dall’impianto. Al contrario, proprio tali principi giustificano l’imposizione del canone, correlato al beneficio aggiuntivo ottenuto.

Il quarto motivo, sull’asserito eccesso di potere giurisdizionale, è parimenti infondato. Il sindacato del TSAP in unico grado è limitato all’accertamento dei vizi di legittimità, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, e non si estende al merito amministrativo. Le considerazioni del Tribunale sulla congruità del parametro oggettivo erano finalizzate a verificarne la ragionevolezza e la proporzionalità. Quanto alla verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., il giudice può disattenderne le conclusioni, purché ne motivi le ragioni, non essendovi alcuna vincolatività dei giudizi tecnici.

Infine, il quinto motivo è rigettato: il parametro unico e oggettivo del canone provvisorio, fatto proprio anche dal legislatore nazionale con il d.l. n. 135 del 2018, non viola i principi di onerosità e proporzionalità, considerato il carattere transitorio e il successivo meccanismo di conguaglio calcolato impianto per impianto, con il limite del 20% della rendita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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