IMU travisamento prova e onere impugnare atto prodromico (Cass. civ. Sez. V n. 32458 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre quando il giudice di merito incorra in una svista sul fatto probatorio in sé e non nella verifica logica della sua riconducibilità al fatto, trova il proprio rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non è utilmente deducibile quando il giudice di merito abbia qualificato la domanda come estesa al fondo della pretesa, trattandosi di attività interpretativa che spetta al giudice del merito. La scelta e la valutazione delle prove, infine, costituiscono espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è preclusa alle parti ogni discussione in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione emesso dalla società concessionaria per conto del Comune, relativo al pagamento dell’IMU per l’anno 2012. Il contribuente aveva contestato, fin dal primo grado, la mancata notificazione dell’atto impositivo prodromico, chiedendo che il tema del decidere fosse limitato all’accertamento della sua avvenuta notifica.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per la mancata impugnazione dell’atto presupposto. La Commissione Tributaria Regionale, sezione staccata, ha rigettato l’appello ritenendo la notifica non perfezionata per assenza della raccomandata informativa, ma nel merito infondata la pretesa opposizione, poiché l’imposta era stata calcolata sui dati catastali. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo di aver scelto di limitare il tema del decidere all’accertamento della notifica dell’atto prodromico, senza onere di aggredire l’atto nel merito. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la norma censurata ammette e presuppone la qualificazione della domanda, attività che spetta al giudice del merito. Il giudice territoriale aveva interpretato la domanda come estesa al fondo della pretesa e tale conclusione non era stata censurata sotto il profilo dei parametri di interpretazione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre all’omessa motivazione su punti decisivi. Egli lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta acquisizione dei certificati catastali in giudizio, configurando così un’ipotesi di ultrapetizione.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ricorrano i presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Nel caso di specie il ricorrente lamenta proprio che la sentenza abbia deciso sull’erroneo presupposto dell’acquisizione dei certificati catastali, ipotesi riconducibile a un errore di fatto percettivo, soggetto a revocazione ordinaria.
La Corte ricorda, inoltre, che la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti della S.C. (Cass. Sez. 3 n. 37382 del 2022). Quanto alla censura sull’art. 2697 cod. civ., essa è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. Analoga conclusione vale per la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., ammissibile solo se si alleghi la violazione di una specifica regola probatoria (Sezioni Unite n. 20867 del 2020). Il motivo è quindi infondato e in parte inammissibile.
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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