Imposta di registro: avviso di liquidazione non impugnato preclude il rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 21180 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione — atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 — lo rende irretrattabile e preclude al contribuente di far valere, con l’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento. Il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore resta soggetto a tassazione proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in ragione dei suoi effetti immediatamente traslativi, restando irrilevante il riferimento agli “atti di omologazione” di cui alla lett. g). Non è invocabile la circolare n. 6 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, riferendosi a fattispecie difforme.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato proposta di concordato fallimentare con assuntore in relazione a una procedura di altra società. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato dapprima un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale, che la contribuente aveva integralmente pagato, e successivamente un avviso di rettifica che confermava l’importo già liquidato.

Di fronte al silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso dell’eccedenza asseritamente versata, la società adiva la giustizia tributaria. La CTP di Milano rigettava il ricorso per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, divenuto definitivo. La CTR della Lombardia confermava, e la società ricorreva in cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 8, 19 e 26 della tariffa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo muovendo dalla qualificazione dell’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro. Si tratta di atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, già tale in forza del previgente art. 16 del d.P.R. n. 636/1972. Da ciò discende che la sua mancata tempestiva impugnazione lo rende irretrattabile.

La definitività dell’atto opera su un duplice piano. Da un lato, preclude al contribuente di contestare, attraverso l’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento. Dall’altro, esclude la ricorrenza delle condizioni — pendenza di controversia o presentazione della domanda di rimborso alla data dell’1 luglio 1986 — richieste dalla norma transitoria dell’art. 79 del d.P.R. n. 131/1986. Sul punto la Corte richiama un orientamento consolidato, confermato da Sez. V n. 4323 del 18.02.2021 e da altre pronunce conformi.

La ricorrente aveva sostenuto che gli atti provvisori non producono effetti preclusivi rispetto al rimborso. La Corte respinge l’argomento sulla base della ricostruzione fattuale: l’avviso del 2015 non conteneva alcuna riserva di rivalutazione all’esito della consistenza dell’attivo ceduto all’assuntore. La successiva rettifica del 2017 si era limitata a confermare l’importo già liquidato e pagato. L’avviso del 2015 era dunque già definitivo.

Quanto all’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta era stata calcolata con l’aliquota del 3% sulla disposizione più onerosa, costituita dall’accollo dei debiti fallimentari; irrilevante resta la circostanza che il trasferimento dell’attivo fosse subordinato all’assolvimento degli obblighi concordatari. Vale il principio per cui il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore è tassato in misura proporzionale in ragione dei suoi effetti immediatamente traslativi, non assumendo rilievo il riferimento agli “atti di omologazione” (Sez. VI-V n. 3286 del 12.02.2018).

Il Collegio prende infine posizione sul parere del Procuratore generale, che aveva invocato un diverso orientamento sul preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass., sez. VI, ord. 2 novembre 2017, n. 26129). La Corte non condivide tale impostazione: la definitività dell’avviso di liquidazione non è superata dalla successiva notificazione di un atto confermativo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *