Inammissibile il ricorso in cassazione se la sentenza impugnata non è prodotta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32462 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando la sentenza impugnata non sia prodotta, essendone allegato il solo dispositivo letto all’udienza. La mancata produzione impedisce alla Corte di verificare il contenuto del provvedimento e, quindi, la pertinenza e la decisività delle censure contro di esso mosse, nonché la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Il ricorso è inoltre inammissibile quando i motivi non indichino le disposizioni asseritamente violate, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., né consentano di individuare con chiarezza e specificità le norme e i princìpi di diritto trasgrediti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva intrattenuto con un consorzio di bonifica una successione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, formalmente qualificati come prestazioni di operaio agricolo, nel corso dei quali assume di aver sempre svolto mansioni di escavatorista addetto alla conduzione di mezzi meccanici. Aveva impugnato le clausole appositive del termine e la loro reiterazione, chiedendo la declaratoria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’illegittimità del recesso e il risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo che la natura agricola del consorzio escludesse l’applicabilità delle regole limitative del lavoro a termine. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, e il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata non è stata prodotta: ne risulta allegato soltanto il dispositivo letto all’udienza. Tale omissione impedisce alla Corte di verificare il contenuto del provvedimento e di vagliare la pertinenza e la decisività delle censure. Il collegio richiama sul punto i precedenti Cass. nn. 17587/2006, 14207/2015 e 16498/2016.
La stessa omissione preclude il controllo sulla tempestività dell’impugnazione in rapporto al termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ..
Entrambi i motivi risultano altresì inammissibili perché non indicano le disposizioni asseritamente violate, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., né lo svolgimento degli stessi consente di individuare con chiarezza e specificità le norme e i princìpi trasgrediti, secondo i richiami a Cass. nn. 21819/2017 e 25044/2013.
Anche ipotizzando che la sentenza impugnata abbia il contenuto motivazionale attribuitole dal ricorrente, la Corte ravvisa ulteriori profili di inammissibilità: la mancata trascrizione e localizzazione delle prove orali date per disattese, in violazione degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che non consente di verificarne la ritualità e l’utilità; l’assoluta mancanza di pertinenza del principio di diritto ipotizzato rispetto alla ratio decidendi della decisione impugnata; il fatto che il secondo motivo, non riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si risolva semmai in una censura per violazione di legge sostanziale.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato. La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando Cass. Sez. Un. n. 4315/2020.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.