Applicabilità ratione temporis del nuovo tasso ex art. 1284 c.c.: rileva il deposito del ricorso monitorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 2002 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interessi legali, il nuovo saggio previsto dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ. — come introdotto dall’art. 17 del decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 — si applica ai soli procedimenti iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il momento di inizio del processo è individuato nel deposito del ricorso, a condizione che il ricorso e il decreto siano stati successivamente notificati, poiché la notifica costituisce condizione per il verificarsi della litispendenza, il cui avveramento retroagisce alla data del deposito. Ne consegue che, per i procedimenti monitori instaurati prima della predetta data, resta applicabile la disciplina previgente.
Il Fatto
Un geometra otteneva dal Tribunale di Lucca un decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti per il pagamento di un corrispettivo relativo ad attività professionale. Gli ingiunti proponevano opposizione, negando la pretesa creditoria; il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto.
La sentenza di primo grado veniva impugnata da uno degli ingiunti, il quale, con il primo motivo di appello, contestava l’applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che gli ingiunti fossero semplici consumatori e non imprenditori. La Corte d’Appello di Firenze rigettava il motivo, ritenendo il nuovo tasso legale di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. già vigente al momento della richiesta e dell’emissione del decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, incentrato sulla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ. e dell’art. 17 del decreto legge n. 132/2014. Il ricorrente sosteneva che il nuovo testo dell’articolo non fosse in vigore quando la domanda monitoria era stata proposta e il decreto emesso.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 17, comma secondo, del decreto legge n. 132/2014, come modificato dalla legge di conversione, prevede che le nuove disposizioni producano effetto rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la legge di conversione era entrata in vigore l’11 novembre 2014, il nuovo tasso si applica ai procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014.
La Corte ha quindi affrontato la questione dell’individuazione del momento di inizio del processo nel giudizio monitorio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha ribadito il principio per cui il giudizio deve ritenersi pendente alla data del deposito del ricorso, a condizione che il ricorso e il decreto siano stati successivamente notificati, con la notifica che costituisce la condizione per il verificarsi della litispendenza, la cui efficacia retroagisce al momento del deposito.
Nel caso di specie, essendo pacifica la notificazione del ricorso e del decreto, il processo ha avuto inizio il 14 novembre 2014, ossia in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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