La distrazione mediante scissione fraudolenta e l’occultamento delle scritture contabili (Cass. pen. Sez. 5 n. 246 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la cessione di beni o di un ramo d’azienda in stato di prefallimento, realizzata mediante il mero accollo non liberatorio dei debiti da parte dell’acquirente e senza corresponsione di un effettivo corrispettivo, è idonea a integrare il delitto ex art. 216 l. fall., poiché determina una perdita secca per il patrimonio della società cedente, che si priva dei propri beni mantenendo l’intero debito. La liceità dell’operazione richiede un accertamento in concreto delle conseguenze prodotte sulle ragioni dei creditori, non potendosi escludere la natura distrattiva per il solo fatto che l’unico creditore sia un ente impositore. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la sottrazione e l’occultamento delle scritture contabili integrano il delitto ex art. 216 l. fall. anche quando l’agente rivesta la qualità di amministratore di fatto, dovendosi valutare la disponibilità materiale dei documenti e le attività gestionali concretamente svolte.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, confermava la condanna dell’imputata per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, dichiarando estinti per prescrizione gli altri reati contestati. La vicenda riguardava la cessione di un ramo d’azienda in stato prefallimentare, comprensivo dei crediti, con previsione del solo accollo non liberatorio dei debiti, nonché la sottrazione delle scritture contabili della società fallita, unico creditore della quale era un ente di riscossione. L’imputata, che aveva formalmente dimesso la carica di legale rappresentante, manteneva di fatto la disponibilità della documentazione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità della distrazione patrimoniale in relazione all’operazione di scissione. Ha richiamato il principio secondo cui la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto circa le conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio, citando il precedente di Sez. 5, n. 15803 del 2020. La Corte ha precisato che, nel caso di specie, la natura distrattiva della scissione emergeva dalla integrale dismissione dell’intero apparato produttivo, di macchinari e personale, e che il riferimento alla disciplina dell’art. 173 TUIR era fuorviante, atteso che la società beneficiaria non era assistita da alcun beneficio di preventiva escussione della società scissa.
La Corte ha inoltre respinto la tesi difensiva secondo cui l’operazione non sarebbe idonea a pregiudicare le ragioni creditorie allorquando unico creditore sia un ente di riscossione. Ha osservato che l’eventuale incapienza della società fallita avrebbe potuto costringere il creditore a soddisfarsi sui beni della società beneficiaria, sul quale altri creditori privilegiati avrebbero potuto parimenti concorrere. Quanto all’elemento soggettivo, richiamando Sez. 5, n. 7555 del 2006, ha ribadito che la pericolosità concreta del fatto di bancarotta patrimoniale richiede la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell’impresa e la prefigurazione di una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto, per i creditori.
Quanto al secondo motivo, concernente la bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza circa la mancanza di un obbligo di consegna della documentazione in capo a chi non risulti amministratore di diritto. Ha valorizzato la circostanza che l’imputata, pur dopo le formali dimissioni, mantenesse la disponibilità delle scritture contabili, sicché la sottrazione e l’occultamento non potevano essere riferiti alla prestanome ma alla ricorrente stessa, la quale aveva consapevolmente impedito al curatore la ricostruzione del patrimonio sociale. In tal senso, la Corte ha richiamato il principio per cui spetta al giudice del merito perimetrare il novero delle attività concretamente svolte, idonee a delineare il ruolo dell’amministratore di fatto, anche con riguardo a uno specifico comparto dell’operatività dell’impresa.
In relazione al dolo specifico, la Corte ha affermato che lo scopo fraudolento può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, richiamando Sez. 5, n. 2228 del 2023. La consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale della società fallita cela di per sé lo scopo di danneggiare i creditori o di procurarsi un vantaggio, essendo funzionale alla dissimulazione di atti depauperativi. Ha infine respinto il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni del giudizio di bilanciamento tra circostanze, salvo specifica richiesta della parte, e che, in ogni caso, il ricorso per violazioni di legge non dedotte in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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