Concessione delle attenuanti generiche e onere di allegazione di elementi positivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 5085 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione non può essere riproposto in sede di legittimità se meramente reiterativo di doglianze già disattese dal giudice di merito. La domanda di riconoscimento delle attenuanti generiche non integra un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, richiedendo invece la dimostrazione di elementi di segno positivo, la cui mancanza legittimamente giustifica il diniego. Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e il diniego della non menzione della condanna devono essere valutati alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con una valutazione discrezionale che non può essere censurata in Cassazione in assenza di manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il delitto di truffa, configurato con dolo iniziale. La Corte di appello aveva escluso che la condotta integrasse un semplice inadempimento contrattuale, ritenendo irrilevante che l’imputato si fosse identificato durante le trattative e avesse fornito gli estremi del proprio Iban.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di responsabilità; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il diniego della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato i motivi di ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, la quale aveva correttamente argomentato circa la sussistenza del dolo iniziale e l’irrilevanza dell’identificazione dell’imputato ai fini della qualificazione del fatto come truffa e non come inadempimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato il consolidato orientamento per cui l’applicazione della diminuente di cui all’art. 62-bis cod. pen. non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi di segno positivo. Il ricorrente, non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, non aveva assolto all’onere di indicare tali elementi. La Corte ha richiamato precedenti conformi, tra cui Sez. 3, n. 44071 del 2014 e Sez. 1, n. 39566 del 2017.
Il terzo motivo è stato dichiarato privo di concreta specificità. La Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando l’entità del profitto ingiusto e aveva negato la non menzione in ragione del precedente penale specifico e del disvalore della condotta, applicando correttamente i criteri dell’art. 133 cod. pen.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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