La revoca della misura cautelare rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 243 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione cadrebbe su un provvedimento privo di efficacia. L’interesse a coltivare l’impugnazione può, tuttavia, ritenersi sussistente quando il soggetto abbia personalmente manifestato e debitamente motivato l’intenzione di servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Tale interesse deve essere specificamente dedotto e motivato già nell’atto di ricorso, non potendo essere desunto dalla mera proposizione dell’impugnazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, gravemente indiziato di bancarotta fraudolenta e di altri delitti in materia di reati tributari e riciclaggio, sussistendo il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, respingeva il gravame proposto nell’interesse dell’indagato, fondato sull’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per l’omesso interrogatorio preventivo e sulla dedotta assenza delle esigenze cautelari.
Nelle more del giudizio di riesame, il Giudice per le indagini preliminari disponeva la revoca degli arresti domiciliari per insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che la gestione della società era stata presa in carico dall’amministratore giudiziario e che l’estromissione dell’indagato rappresentava un ostacolo alla recidiva. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con cui denunciava l’inosservanza degli artt. 274, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in relazione all’omesso interrogatorio e alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare personale quando l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia. A sostegno di tale principio, la Corte ha citato le Sezioni Unite n. 7 del 25/06/1997 e le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, nonché la successiva giurisprudenza di legittimità che si è uniformata a tale direttrice interpretativa.
La Corte ha precisato che un siffatto interesse alla decisione può ritenersi sussistente solo quando il soggetto abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, l’intenzione di servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Nel caso di specie, la difesa aveva rappresentato che il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura degli arresti domiciliari in accoglimento dell’istanza presentata, riconoscendo l’intervenuta novità degli elementi che imponevano una rivalutazione del compendio cautelare.
Pertanto, non avendo il ricorrente specificamente dedotto e motivato la sussistenza di un interesse concreto a coltivare l’impugnazione nonostante l’intervenuta revoca, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso