Inagibilità e ordinanza contingibile: illegittimo l’uso del potere extra ordinem (TAR Umbria n. 159 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 presuppongono un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, oltre alla provvisorietà degli effetti e alla proporzionalità della misura. Il Sindaco non può ricorrere al potere extra ordinem per disporre l’inagibilità di un edificio quando l’istruttoria si limiti a rilevare fessurazioni su elementi non strutturali e a prospettare la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici. In tale ipotesi manca il requisito del pericolo attuale e non emergono misure atipiche: la dichiarazione di inagibilità rientra nei poteri ordinari di verifica della sicurezza delle costruzioni private, di competenza dirigenziale, con conseguente illegittimità del provvedimento sindacale per difetto dei presupposti e per sviamento del paradigma normativo invocato.
Il Fatto
I ricorrenti, indicati dal Comune quali destinatari perché aventi la disponibilità di un edificio già dichiarato agibile e realizzato in forza di un permesso di costruire risalente al 2003, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha dichiarato l’immobile temporaneamente non agibile, ha vietato di frequentarlo e ha imposto alla proprietà di effettuare approfondimenti tecnici per la revoca.
Il provvedimento è stato adottato all’esito di un sopralluogo del tecnico della Protezione civile, da cui era emersa la presenza di lesioni sulle tramezzature e di fessurazioni diagonali, con ipotesi alternative di cedimento fondale o di leggero abbassamento del solaio, e con rinvio a ulteriori verifiche strutturali. Da qui il ricorso, affidato a motivi di incompetenza, di sviamento del potere esercitato, di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di insussistenza dei presupposti dell’urgenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il secondo motivo, per il suo carattere potenzialmente assorbente. La censura di incompetenza è però respinta: il provvedimento si qualifica espressamente come ordinanza contingibile e urgente e indica quale unica fonte l’art. 54 del Testo unico degli enti locali, con misure di immediata applicazione. Il Sindaco ha dunque esercitato un potere proprio, e la questione attiene ai presupposti, non alla competenza.
Il primo e il quarto motivo sono invece fondati. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i presupposti dell’ordinanza sono il pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, la provvisorietà degli effetti e la proporzionalità della misura, non essendo ammesso il ricorso al potere extra ordinem per situazioni prevedibili e permanenti o in assenza di assoluta necessità di provvedere (Cons. Stato, Sez. V, n. 2773 del 2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 2847 del 2017; TAR Umbria n. 640 del 2025).
Nel caso concreto, l’ordinanza si fonda su un verbale che rileva fessurazioni su tramezzi e tamponature e ipotizza meccanismi di cedimento solo come possibilità da approfondire. L’istruttoria si è fermata alla necessità di ulteriori verifiche, senza accertare alcun rischio di collasso né collegare le lesioni a una situazione di pericolo per una collettività indeterminata. Il Comune non ha quindi dimostrato un pericolo attuale per la pubblica incolumità, né l’inidoneità dei rimedi ordinari.
La carenza emerge anche sotto il profilo del contenuto della misura: l’ordine di inagibilità fino a prova della sicurezza priva di efficacia il certificato di agibilità e non reca misure atipiche. Si tratta di esito riconducibile ai poteri ordinari di verifica della sicurezza delle costruzioni private, spettanti al dirigente. Il Collegio richiama in senso opposto la propria precedente pronuncia (TAR Umbria n. 331 del 2025), che aveva ritenuto legittimo il provvedimento dirigenziale di verifica statica con divieto di accesso, qualificandolo come attivazione dei poteri tipici di controllo e non come misura extra ordinem.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi indicati, con annullamento dell’ordinanza; le censure residue restano assorbite. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della vicenda amministrativa.
Nota della Redazione
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