Autorizzazione unica impianti fer: legittimo il diniego per mancata integrazione documentale (TAR Marche n. 220 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per la costruzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, il diniego non deve necessariamente fondarsi su una valutazione di merito del progetto quando il proponente non abbia ottemperato, nei termini assegnati, alle integrazioni progettuali prescritte dalla conferenza di servizi. Il principio del dissenso costruttivo impone all’amministrazione di indicare le modifiche che rendono il progetto approvabile e al proponente di conformarvi la propria proposta: sarebbe paradossale consentire a quest’ultimo di non accogliere le prescrizioni e pretendere, al tempo stesso, una pronuncia nel merito sul progetto originario. La conferenza di servizi decisoria deve, infatti, basarsi su un progetto immediatamente cantierabile, non subordinato ad ulteriori atti di assenso. Ove l’integrazione sia funzionale all’adeguamento alle prescrizioni, il mancato riscontro giustifica il diniego, a prescindere dagli aspetti tecnici sottesi al computo dei termini assegnati.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle fonti rinnovabili ha presentato alla Provincia istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione. Nel corso del procedimento la conferenza di servizi ha richiesto la modifica del tracciato dell’elettrodotto e ulteriori integrazioni, tra cui l’aggiornamento del piano particellare e l’acquisizione della nuova soluzione tecnica minima generale dal gestore di rete.
Dopo una proroga dei termini e un riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego, rilevando il mancato completamento delle integrazioni e l’assenza di un preventivo di connessione valido. La società ha impugnato la determinazione e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo, deducendo vizi di motivazione, violazione delle linee guida ministeriali e dei canoni di leale collaborazione e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure, ritenendo che le doglianze muovano da presupposti infondati. Quanto ai motivi sulla motivazione e sulla disciplina delle integrazioni, il Tribunale osserva che le norme invocate dalla ricorrente — art. 14.11 del d.m. 10 settembre 2010 e il divieto di aggravamento procedimentale — riguardano l’ipotesi in cui le integrazioni servano ad accertare le caratteristiche del progetto originario, non il caso in cui la conferenza imponga modifiche progettuali. In tale evenienza, l’onere di adeguamento grava sul proponente, coerentemente con il principio del dissenso costruttivo.
Il Collegio esclude anche la violazione del canone di leale collaborazione. La società aveva dichiarato la disponibilità di tutte le aree interessate, così giustificando l’omessa convocazione del gestore della rete ferroviaria nelle fasi iniziali; il coinvolgimento di quest’ultimo è divenuto necessario solo quando è emersa l’interferenza del nuovo tracciato con una particella di sua proprietà. La conferenza di servizi, del resto, non deve approvare “proposte” di tracciato alternative, ma progetti immediatamente eseguibili.
Quanto alla modifica del preventivo di connessione e della soluzione tecnica, il Tribunale rileva che la ricorrente non è riuscita a completare l’iter presso il gestore nemmeno entro il termine di proroga richiesto. L’assenza di un preventivo valido e la decurtazione della sua validità assumono valenza ostativa autonoma, rendendo irrilevante l’eventuale errato computo dei giorni da parte dell’amministrazione. Il termine massimo previsto dal TICA è, peraltro, un limite e non un tempo minimo, potendo il gestore concludere la procedura in un lasso inferiore.
Il Collegio precisa infine che il limite al numero di modifiche del preventivo concerne le richieste del proponente e non quelle imposte dall’iter autorizzativo. La richiesta di conferma della validità della soluzione tecnica può essere inoltrata anche dal proponente, ma il responsabile del procedimento vi è onerato solo se l’iter appare avviato verso una conclusione favorevole. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni tecniche trattate.
Nota della Redazione
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