Inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di sostituzione del commissario ad acta (Cons. Stato n. 10084 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. ammette l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali; restano esclusi quelli ordinatori e istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. L’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta, rimasto inerte, ha natura ordinatoria e non è appellabile. Il nomen iuris attribuito dalla parte all’istanza è irrilevante: il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia. Il provvedimento non decisorio non deve pronunciarsi sulle spese di lite: l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ. le riservano alla decisione che chiude il processo. La sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza non opera quando, secondo valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto e nessun nuovo debito sorge.

Il Fatto

Un soggetto, creditore di un indennizzo liquidato dal giudice civile per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, ha agito in sede di ottemperanza davanti al TAR Lazio. Dopo la sentenza che aveva ordinato l’esecuzione della pronuncia civile, la parte ha presentato un’istanza qualificata come reclamo, lamentando la perdurante inesecuzione.

Il TAR, con ordinanza collegiale, ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, ha respinto la richiesta di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento. La parte appella lamentando il mancato regolamento delle spese; si costituisce il Ministero della giustizia. In camera di consiglio il Collegio ha verbalizzato l’avviso di una questione di rito, rilevabile d’ufficio, sull’ammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso, lettura accolta dalle ordinanze della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025 e da Cons. Stato n. 5217 del 2025. Tuttavia la ratio della norma è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere: se, in valutazione prospettica, il giudizio è destinato al rigetto e nessun nuovo debito sorge, la sospensione non ha ragione d’essere e la causa può essere definita.

Nel merito l’appello è inammissibile e comunque infondato. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. ammette l’impugnazione dei soli provvedimenti decisori, distinguendoli da quelli ordinatori o istruttori. L’ordinanza impugnata ha sostituito il commissario rimasto inerte: è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, dunque non appellabile.

Non rileva la qualificazione data dalla parte. Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario; contro la sua inerzia si propone un incidente di esecuzione, volto a provvedimenti ordinatori o istruttori. Il nomen iuris è irrilevante rispetto al contenuto dell’istanza.

L’appello è comunque infondato. L’ordinanza, non decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. L’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. le prevede quando il giudice “emette una decisione”; il rinvio all’art. 91 cod. proc. civ. le riferisce alla sentenza che chiude il processo. Ove il legislatore ha voluto il regolamento delle spese per provvedimenti non definitivi, lo ha detto espressamente, come in materia cautelare (art. 57 cod. proc. amm.). Il Collegio richiama Cons. Stato n. 7591 del 2025 e Cons. Stato n. 7260 del 2025, rese su ordinanze di ottemperanza senza pronuncia sulle spese. Solo a ottemperanza avvenuta è possibile un regolamento che consideri tutte le attività processuali.

Il Collegio aggiunge, per absurdum, che anche volendo riconoscere natura decisoria all’ordinanza, la compensazione troverebbe fondamento nella parziale reciproca soccombenza, per il rigetto della domanda di astreintes. L’appello è dichiarato inammissibile e respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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