Spese di lite e limiti dimensionali dell’atto di appello (Cons. Stato n. 10085 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, non sono impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. Il provvedimento non decisorio non deve statuire sulle spese, perché la pronuncia sul punto è imposta solo al giudice che emette una decisione, come si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. Il difetto di ius postulandi del difensore non cassazionista è rilevabile d’ufficio e comporta l’estromissione dal fascicolo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto, senza autorizzazione, giustifica l’applicazione della sanzione dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., commisurata al contributo unificato in astratto dovuto.

Il Fatto

Il TAR Campania, in un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una pronuncia del giudice civile in materia di irragionevole durata del processo, dopo aver emesso sentenza di ottemperanza e su istanza della parte che lamentava la perdurante inesecuzione, ha reiterato nei confronti dell’amministrazione l’ordine di nomina di un commissario ad acta. L’ordinanza collegiale nulla ha disposto sulle spese di lite.

L’appellante ha impugnato quella ordinanza dolendosi dell’omessa pronuncia sulle spese e, in subordine, sostenendo che la stessa sarebbe illegittima ove interpretata come compensazione implicita, disposta fuori dai casi consentiti. Il Ministero intimato si è costituito. La causa è stata decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la sospensione dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025. Ritiene di non doverla disporre, perché la ratio della sospensione è concedere all’amministrazione il tempo per adempiere a un debito, laddove un debito possa determinarsi. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, viene meno la ragion d’essere della sospensione e, per la ragione più liquida, il giudizio può essere definito.

In via preliminare il Collegio rileva il difetto di ius postulandi: uno dei difensori dell’appellante non è iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm. il ministero di avvocato cassazionista è obbligatorio e la questione, rilevabile d’ufficio, è sufficientemente coperta dall’avviso in udienza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il difensore ha compiuto attività processuali, comparendo tra i difensori indicati nell’epigrafe e rendendo dichiarazioni nell’atto. Ne consegue l’estromissione dal fascicolo e la trasmissione della sentenza, in versione non omissata, al COA di Napoli e alla Procura della Repubblica, per le valutazioni di competenza.

Il Collegio rileva inoltre il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello, pari a circa il doppio di quelli fissati dal d.P.C.S. n. 167/2016 per i giudizi di ottemperanza su giudicati di giudici diversi da quello amministrativo. Nessuna autorizzazione è stata richiesta e lo sforamento, per la semplicità della lite, non sarebbe stato autorizzabile. Si applica l’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm.: la misura è commisurata al contributo unificato in astratto dovuto, a prescindere dall’esenzione concreta, e viene quantificata in euro 450, da versare al bilancio dello Stato.

Nel merito l’appello è inammissibile. Non tutti i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza sono appellabili: si distinguono i provvedimenti decisori da quelli ordinatori o istruttori, questi ultimi non immediatamente lesivi. L’ordinanza impugnata ha ribadito la nomina del commissario e fornito chiarimenti sulla platea dei soggetti nominabili: è provvedimento ordinatorio, non appellabile. L’appello è comunque infondato, perché il provvedimento non decisorio non doveva pronunciarsi sulle spese. Il regolamento delle spese è possibile solo all’esito dell’avvenuta ottemperanza, quando il giudizio di ottemperanza può dirsi concluso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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