Classifica funzionale delle strade e occupazione di suolo pubblico nel PGTU (Cons. Stato n. 6589 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel PGTU costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile nel merito se non per manifesta irragionevolezza. La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale non è di per sé illegittima, posto che il divieto di occupazione commerciale della sede stradale fuori dai marciapiedi discende direttamente dall’art. 20, comma 3, cod. strada, norma non derogabile neppure dalla normativa emergenziale. La diversità di nomenclatura delle reti rispetto al d.m. 5 novembre 2001 attiene a profili terminologici e non integra vizio istruttorio. L’approvazione di un nuovo regolamento OSP non determina acquiescenza alla sentenza di primo grado né improcedibilità dell’appello.
Il Fatto
La società appellata, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava istanza di nuova concessione per ampliamento di occupazione di suolo pubblico in regime emergenziale, seguita da domanda di mantenimento. Il Municipio dichiarava improcedibili le istanze e disponeva la rimozione in danno dell’OSP posizionata sulla parte carrabile, richiamando l’art. 4-quater, comma 2, del regolamento COSAP e la disciplina emergenziale.
La società impugnava il diniego, la circolare dipartimentale e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione del PGTU, nella parte in cui includeva la via interessata tra quelle a viabilità principale. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento e la classificazione nei limiti di interesse della ricorrente. Roma Capitale proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta approvazione di un nuovo regolamento OSP. L’eccezione è respinta: in assenza di un comportamento concludente dell’amministrazione, la soccombenza in primo grado conserva l’interesse all’impugnazione, e il giudizio amministrativo va scrutinato secondo il principio del tempus regit actum.
Nel merito, la Corte supera il primo passaggio della sentenza impugnata. Il riferimento del PGTU alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel d.m. 5 novembre 2001” attiene a una semplificazione terminologica, non a una scelta istruttoria sommaria. Il PGTU, adottato in attuazione dell’art. 36 cod. strada, persegue finalità proprie di pianificazione generale, distinte da quelle del decreto ministeriale sulle norme di costruzione.
La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale è espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Non emerge alcun contrasto con le direttive ministeriali sui PUT, che definiscono la viabilità principale per la preminente funzione di soddisfare la mobilità motorizzata. L’assimilazione dei sottotipi ai tipi originari di appartenenza esclude profili di illogicità.
Quanto alla specifica via, non risultano ragioni concrete di incompatibilità con la nozione di viabilità principale. Il divieto di occupazione commerciale della sede stradale fuori dai marciapiedi discende dall’art. 20, comma 3, cod. strada, non derogabile dalla normativa emergenziale, come già affermato dalla Sezione. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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