Inammissibile l’appello della Procura per acquiescenza al capo assolutorio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 43 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno formatosi su un capo autonomo della sentenza, non investito da impugnazione, rende inammissibile per difetto di interesse il gravame che investa gli altri profili della decisione. Nel giudizio di responsabilità contabile, ove la sentenza di primo grado sia sorretta da ragioni distinte ed autonome, l’acquiescenza alla statuizione di insussistenza dell’illecito preclude l’esame dei motivi che non potrebbero comunque condurre alla riforma della pronuncia. Il principio del tantum devolutum quantum appellatum impedisce di riesaminare le questioni coperte dal giudicato. L’appello della Procura regionale, che censuri la nullità della citazione o la declaratoria di prescrizione senza contestare il merito, è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio una società agricola e i suoi legali rappresentanti pro tempore, contestando la percezione indebita di contributi pubblici a valere sul Piano di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 per un importo complessivo di oltre cinque milioni di euro. La contestazione muoveva dagli accertamenti della Guardia di finanza su un complesso zootecnico, ipotizzando sovrafatturazione delle spese e falsa attestazione della data di conclusione delle opere, anche mediante il ricorso a imprese riconducibili alla cerchia familiare dei rappresentanti.

La Sezione territoriale, respinte le eccezioni preliminari, aveva dichiarato la nullità parziale dell’atto di citazione per difformità rispetto all’invito a dedurre e parzialmente prescritto il diritto al risarcimento; per il resto aveva respinto la domanda attorea. La Procura regionale ha proposto appello principale; gli appellati hanno resistito e depositato appelli incidentali in tema di giurisdizione, ammissibilità della citazione e sospensione del giudizio per pendenza del processo penale.

La Motivazione della Corte

Riuniti i giudizi ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. giust. cont., il Collegio ha affrontato in via preclusiva l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per carenza di interesse, sollevata dalle parti appellate.

La Corte ha rilevato che nessuna delle censure della Procura regionale investe il merito della questione dell’illecito conseguimento dei finanziamenti. Il capo della sentenza che ha respinto l’iniziativa risarcitoria per insussistenza degli illeciti è pertanto passato in giudicato ai sensi dell’art. 177, comma 4, cod. giust. cont., in forza dell’acquiescenza prestata e del principio del tantum devolutum quantum appellatum.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento del giudice di legittimità secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, non potendo l’autonoma motivazione non impugnata condurre in alcun caso all’annullamento della sentenza (Cass. 22753/2011; Cass. 18641/2017, n. 20107/2024 e n. 1967/2025).

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità dell’appello principale della Procura regionale, con assorbimento di ogni altra questione, compresi gli appelli incidentali e le relative censure su giurisdizione, nullità della citazione e sospensione del giudizio.

Le spese del giudizio sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., avendo la decisione riguardato unicamente profili di carattere pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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