Controllo collaborativo sull’attuazione PNRR per il rischio idrogeologico in FVG (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 84 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli interventi finanziati con il PNRR si svolge, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77/2021, secondo un metodo collaborativo improntato al dialogo istruttorio con le amministrazioni attuatrici. Tale controllo verifica la rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa agli obiettivi, ai costi, ai tempi e ai modi prefissati, secondo i parametri di economicità, efficienza ed efficacia nell’acquisizione e nell’impiego delle risorse. La funzione non è sanzionatoria ma di ausilio e supporto nei processi di autocorrezione, finalizzata a individuare e superare con immediatezza le difficoltà attuative. Il controllo in corso di gestione è pertanto naturalmente correlato agli interventi PNRR, per la sua attitudine alla correzione tempestiva delle criticità.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato il controllo sulla gestione delle misure realizzate dalla Protezione civile regionale per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, nell’ambito della missione PNRR M2C4I2.1b. L’attività si colloca nel solco del programma di controllo approvato per il 2025, che ha indicato l’attuazione degli investimenti PNRR come obiettivo prioritario.
Il provvedimento costituisce il secondo rapporto sulla materia, in continuità con il primo rapporto già approvato, che aveva previsto successivi referti per monitorare l’evoluzione del percorso attuativo. La questione attiene dunque alla verifica dello stato di avanzamento degli interventi e delle relative risorse.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama anzitutto il quadro delle fonti: l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le norme di attuazione in materia di funzioni di controllo. Su questa base il controllo sulla gestione dell’amministrazione regionale e degli enti strumentali è esercitato ai fini del referto al Consiglio regionale.
Il fondamento specifico è individuato nell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e nell’art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77/2021. L’oggetto del rapporto verte prioritariamente sulla verifica della rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa agli obiettivi, ai costi, ai tempi e ai modi prefissati, con riguardo all’acquisizione e all’impiego delle risorse PNRR e dei cofinanziamenti di origine diversa.
La Corte sottolinea la scelta metodologica. L’approccio è improntato al metodo collaborativo del dialogo istruttorio, teso a favorire la funzione di ausilio e di supporto nei processi di autocorrezione da parte dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è individuare e superare con immediatezza le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi dell’intervento pubblico.
Da ciò discende la struttura istruttoria: analisi documentale e ricostruzione del quadro normativo, programmatico e finanziario, ma soprattutto incontri e contatti con le amministrazioni. Sono richiamati l’incontro preliminare con la Protezione civile e la Direzione centrale Finanze, le note istruttorie inviate dalla Sezione e le risposte degli enti coinvolti, tra cui l’Ente di decentramento regionale di Udine e quello di Gorizia.
La Sezione dà atto della trasmissione della bozza di rapporto agli enti interessati per il contraddittorio finale e della mancata presentazione di osservazioni nei termini assegnati. Il Collegio approva quindi l’allegato Rapporto e incarica la segreteria di trasmetterlo alle autorità regionali e agli enti coinvolti, nonché di curarne la pubblicazione istituzionale.
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Nota della Redazione
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