Ricorso su conversione permesso soggiorno inammissibile per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1210 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Questore dichiara inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per asilo in permesso per lavoro subordinato, quando il ricorrente abbia cessato di coltivare la pretesa di merito e non sia intervenuto alcun provvedimento dell’Amministrazione idoneo a soddisfare in modo pieno l’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando l’interesse alla decisione sia venuto meno per fatto del ricorrente e l’eventuale effetto satisfattivo invocato riposi su un provvedimento monocratico poi cessato di produrre effetti. La declaratoria di inammissibilità non è impedita dalla mera prospettazione, in memoria, della cessazione della materia del contendere, ove manchi un atto amministrativo satisfattivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Brescia ha dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per asilo in permesso per lavoro subordinato, presentata nell’ottobre 2023. Il decreto è stato notificato nell’agosto 2024.
Nel corso del giudizio, dopo un decreto monocratico che aveva sospeso il diniego e rimesso in termini il ricorrente, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza, revocando il decreto stesso. Il ricorrente ha poi depositato una memoria, non tempestiva rispetto all’udienza camerale, nella quale ha sostenuto che l’impugnazione era strumentale alla riapertura del procedimento e ha dichiarato cessata la materia del contendere. La questione giunge quindi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine rispetto all’udienza camerale, senza che il difensore sia comparso. Essa può essere esaminata soltanto nella fase di merito, in cui le parti non hanno svolto ulteriore attività difensiva.
Nel merito, il Tribunale osserva che non risulta alcun provvedimento dell’Amministrazione idoneo a determinare un effetto pienamente satisfattivo rispetto all’oggetto del gravame. L’effetto invocato riposa sul decreto monocratico, che ha però cessato di produrre effetti a seguito dell’ordinanza cautelare collegiale. Manca dunque il presupposto per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ritiene palese che il ricorrente abbia ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione di merito, non avendo svolto alcuna ulteriore difesa. Su questo presupposto il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, valutazione che il Tribunale estende anche alla prospettiva originaria del gravame.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della ridotta attività difensiva svolta dall’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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