Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1079 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro presuppone il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta ratione muneris. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta nei limiti degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario. Al procuratore antistatario spettano anche spese, diritti e onorari per gli atti successivi al titolo, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario, ha azionato dinanzi al TAR Campania la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00, oltre accessori. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa richiamata, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento.

Di qui il ricorso per l’ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e di condanna dell’intimato al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e la mancata esecuzione del dettato giudiziale. Tutti i requisiti risultano integrati.

Conseguentemente, il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato mediante pagamento della somma di euro 600,00 oltre accessori e interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza di parte assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.

La domanda di penalità di mora è accolta nei limiti degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato. Il Collegio fissa quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario; l’insediamento di quest’ultimo non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato orientamento dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2021.

Infine, al procuratore antistatario sono riconosciuti, insieme all’importo del titolo esecutivo, anche spese, diritti e onorari per gli atti successivi funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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