La secretazione dell’offerta richiede la prova del segreto tecnico o commerciale (TAR Lazio n. 11985 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione che consente di sottrarre all’accesso parti dell’offerta dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del d.lgs. n. 36/2023, va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, poiché l’esclusione dal diritto di accesso costituisce eccezione alla regola della trasparenza dell’attività amministrativa e le ipotesi sono tipiche e tassative. L’oscuramento è subordinato alla dichiarazione motivata della parte interessata e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale). Tale norma richiede che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Non è sufficiente invocare un generico rischio di divulgazione del know how aziendale: occorre individuare in modo chiaro e specifico la particolare competenza o procedura che si intende mantenere riservata, dimostrando il reale vantaggio concorrenziale che deriverebbe ai concorrenti dalla divulgazione. In difetto di tali comprovabili requisiti di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi la trasparenza assoluta delle gare pubbliche prevale sul know how dei singoli concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente, partecipante a una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, aveva richiesto la secretazione della propria offerta tecnica relativa al lotto 2, adducendo l’attinenza delle informazioni al proprio know how aziendale. La stazione appaltante, con verbale del 27 marzo 2026, non accoglieva la richiesta, ritenendo le argomentazioni formulate ripetitive, generiche e stereotipate, e determinava di rendere disponibili le offerte presentate, decorso il termine di impugnazione di dieci giorni. La società impugnava tale determinazione, deducendo violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dei principi di tutela della concorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando i principi consolidati in materia di secretazione delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica. La Corte ha osservato che l’art. 35, quarto comma, del d.lgs. n. 36/2023 subordina l’esclusione dall’accesso alla dichiarazione motivata e alla prova che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali, concetto da interpretare alla luce dell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, che recepisce la direttiva n. 2016/943/UE. La norma richiede che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure di protezione adeguate. L’Amministrazione non può essere vincolata dalla semplice affermazione di riservatezza dell’operatore, ma deve esigere la dimostrazione della natura realmente riservata delle informazioni.
La valutazione della stazione appaltante è stata ritenuta conforme alla normativa: la richiesta di secretazione risultava generica, richiamando elementi ordinari e tipici di qualsiasi offerta tecnica, quali la manutenzione, l’inventario, la formazione, gli orari e il contact center, senza dimostrare il vantaggio concreto e attuale che deriverebbe ai concorrenti dalla loro divulgazione, né l’adozione di policy interne o accessi limitati a protezione delle informazioni. La Corte ha precisato che nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione e proprie idee per soddisfare le esigenze della clientela.
La qualifica di segreto deve essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, applicabili in una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il valore del servizio solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Il Tribunale ha precisato che restano comunque esperibili gli strumenti appropriati, quali l’art. 2598 cod. civ., in caso di uso improprio delle informazioni acquisite. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione.
Nota della Redazione
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