Decorrenza della pensione privilegiata dalla cessazione se la domanda è tempestiva (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 52 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 191, comma 1, del TU n. 1092/1973, la pensione privilegiata decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento, mentre la limitazione temporale del comma 3 opera solo quando la domanda sia presentata oltre il biennio dalla cessazione. Ai fini della tempestività rileva la presentazione dell’istanza all’ufficio presso cui il dipendente ha prestato l’ultimo servizio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti all’epoca dei fatti. Il ritardo con cui l’amministrazione di appartenenza inoltra la documentazione all’ente previdenziale non è addebitabile al richiedente. Il termine prescrizionale quinquennale dei ratei decorre dalla conoscenza, da parte dell’interessato, del coinvolgimento dell’ente previdenziale nel procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in congedo dal 29 dicembre 2010, ha presentato in data 18 gennaio 2011 al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo la domanda cartacea di pensione privilegiata, trasmessa poi al Comando Generale e quindi, con nota del 3 settembre 2014, al Centro Informatico Amministrativo Nazionale, che la inoltrò all’I.N.P.D.A.P.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato nuova domanda telematica il 13 luglio 2022. L’I.N.P.S. ha liquidato il trattamento con decorrenza giuridica dal 30 dicembre 2010 ma decorrenza economica dal 1° agosto 2022, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda telematica. Da qui il ricorso per l’accertamento del diritto agli arretrati dalla cessazione dal servizio. L’Ente ha eccepito l’infondatezza della pretesa e, in subordine, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la cornice normativa. L’art. 191 del TU n. 1092/1973 fissa la decorrenza della pensione diretta dalla data di cessazione dal servizio; la regola del mese successivo alla domanda vale solo per l’istanza tardiva. L’art. 168, comma 1, del TU n. 1092/1973 individua nell’ufficio dell’ultimo servizio il destinatario della domanda, mentre l’art. 5 del d.P.R. n. 261/2001 impone a quell’ufficio di curare l’immediato inoltro all’amministrazione competente.
Nel caso concreto il ricorrente ha presentato l’istanza in forma cartacea il 18 gennaio 2011, quindi entro il biennio dalla cessazione dal servizio. La domanda è stata indirizzata all’ufficio competente secondo le disposizioni organizzative interne, che l’ha trasmessa al Comando Generale e da questi, nel 2014, all’ente previdenziale.
La Corte ritiene non addebitabile al ricorrente l’inerzia dell’I.N.P.D.A.P., che ha concluso il procedimento solo dopo la nuova istanza telematica. È respinta l’eccezione dell’Ente secondo cui la trasmissione del 2014 sarebbe stata improcedibile perché non telematica, essendo intervenuta la circolare n. 131/2012.
Sul punto il giudice osserva che una circolare non può derogare a modalità procedimentali previste da norme di rango primario, né reggere un procedimento avviato sotto un regime diverso. In ogni caso, il ritardo di circa tre anni nell’inoltro non è imputabile all’interessato, che ha rispettato termini e modalità allora vigenti. Il ricorso è dunque accolto, con riconoscimento della decorrenza dal 30 dicembre 2010.
Quanto alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 295/1939 i ratei di pensione pubblica si prescrivono in cinque anni e il termine decorre, ex art. 2935 cod. civ., dal 3 settembre 2014, quando il ricorrente ha avuto conoscenza del coinvolgimento dell’ente previdenziale. Lo screenshot dell’interlocuzione telematica, quale riproduzione informatica di fatti ex art. 2711 cod. civ., non disconosciuto dall’Ente, prova la richiesta di informazioni riscontrata il 28 maggio 2020, con effetto interruttivo. Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al 28 maggio 2015. Gli arretrati vanno maggiorati di interessi legali e, nei limiti del differenziale, di rivalutazione monetaria, secondo il cumulo parziale delle Sezioni Riunite n. 10/2002. L’I.N.P.S. è condannato alle spese di lite, liquidate in € 700,00.
Nota della Redazione
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