Valutazione partecipazioni nel conto del consegnatario di titoli (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 182 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di titoli azionari è irregolare quando le partecipazioni sono iscritte al valore nominale, anziché con il criterio della frazione di patrimonio netto previsto dal principio contabile applicato di cui all’All. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011. Il medesimo criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, utilizzato per la redazione dello stato patrimoniale, deve trovare applicazione anche nella rilevazione contabile del valore delle partecipazioni nel conto giudiziale. Il conto è altresì irregolare se non include tutte le partecipazioni detenute dall’ente, ivi comprese quelle in enti strumentali come i Consigli di Bacino. Il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL.
Il Fatto
La Sezione veneta era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari del Comune, relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2023. Il magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, rilevava un disallineamento tra il valore complessivo dei titoli indicato nel conto e il corrispondente valore risultante dallo stato patrimoniale dell’ente, dovuto all’utilizzo del criterio del valore nominale anziché di quello del patrimonio netto. Inoltre, il conto non includeva due partecipate, e precisamente i Consigli di Bacino, in cui l’ente deteneva quote di partecipazione.
L’agente, con memoria, eccepiva che le partecipazioni nei Consigli di Bacino, in quanto enti strumentali, non rientravano nel modello di conto di cui al DPR n. 194/1996, riferito alle sole partecipazioni azionarie, e che il criterio del patrimonio netto era stato applicato unicamente ai fini della redazione del bilancio, avendo il conto giudiziale finalità differenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur prendendo atto delle argomentazioni dell’agente, ha ravvisato un profilo di irregolarità non superabile ed assorbente, impedendo l’approvazione del conto e il discarico. In primo luogo, ha ritenuto non corretto il criterio del valore nominale applicato per l’iscrizione delle partecipazioni. Richiamando il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, la Corte ha osservato che le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Secondo la Corte, il medesimo criterio deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto e preclude la funzione di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia, tanto più considerato l’utilizzo di differenti criteri di contabilizzazione per lo stesso periodo di gestione.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), secondo cui il giudizio sul conto riguarda anche le variazioni del valore dei titoli e i conseguenti oneri per il consegnatario. Il patrimonio netto, quale grandezza contabile determinata dal differenziale tra attività e passività e variabile in ragione del risultato d’esercizio, assume un elevato valore informativo sull’autonomia finanziaria e sulla solidità gestionale della società partecipata.
Quanto alla mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, la Sezione ha dato continuità all’orientamento espresso con la propria sentenza n. 363/2025, richiamata per relationem ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., non ritenendo superata l’irregolarità. Il Collegio ha pertanto dichiarato il conto irregolare, non ammettendo a discarico l’agente.
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Nota della Redazione
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