Seconda CTU in appello: necessaria motivazione sulle ragioni della preferenza (Cass. civ. Sez. III n. 14437 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando nel giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche d’ufficio, in tempi diversi e con risultati difformi, il giudice che intenda seguire le conclusioni della seconda non può limitarsi ad una acritica adesione, ma deve valutare le censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste siano state criticamente esaminate nella nuova relazione. Il mancato esame delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio integra vizio denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi in omesso esame di fatto discusso e decisivo. Tuttavia, l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando il giudice d’appello non si limiti a invocare l’orientamento superato, ma argomenti ampiamente sull’accertamento tecnico cui aderisce.
Il Fatto
Una proprietaria, dopo un accertamento tecnico preventivo che aveva rilevato l’assenza di un giunto sismico nell’immobile dei vicini ricostruito nel 1981, conveniva in giudizio i proprietari dell’edificio adiacente, lamentando lesioni al proprio fabbricato e l’invasione di una porzione di proprietà. Chiedeva la retrazione dell’edificio, il risarcimento dei danni e la realizzazione del giunto.
I convenuti resistevano e chiedevano in via riconvenzionale l’usucapione della porzione occupata, chiamando in manleva il progettista, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice. Il Tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava l’usucapione. La Corte d’appello, disposta una seconda consulenza tecnica d’ufficio, in parziale accoglimento condannava i convenuti a installare il giunto, a chiudere le lesioni e a risarcire i danni. Propongono ricorso i soccombenti con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte lo scinde in due submotivi. Il primo è una serie di censure fattuali, dirette contro le valutazioni di merito come in un terzo grado di giudizio: avrebbe potuto essere motivo d’appello, ed è quindi inammissibile.
Il secondo submotivo investe la scelta tra più consulenze d’ufficio e il contenuto della motivazione. La giurisprudenza invocata dal giudice d’appello — secondo cui, disposta una seconda consulenza in secondo grado, non servirebbe motivazione — è risalente e ormai superata. La Suprema Corte ricostruisce l’evoluzione: Cass. 1577/2004 esige che il giudice non si limiti ad acritica adesione; Cass. 23063/2009 e Cass. 19572/2013 richiedono che giustifichi la preferenza; Cass. 5148/2011 impone di valutare le censure di parte; Cass. 13922/2016, confermata da Cass. 13399/2018 e altre, riconduce il mancato esame delle risultanze della consulenza al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Ciononostante, il submotivo cade: la Corte territoriale non si è limitata a invocare l’orientamento superato, introdotto come “sotto altro profilo”, ma ha anche ampiamente motivato sull’accertamento tecnico cui aderisce, con ampia argomentazione nelle pagine dedicate della sentenza.
Il secondo motivo, per violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., è privo di interesse: il giudice d’appello ha affermato la responsabilità sulla base dell’art. 2043 cod. civ., senza applicare la qualificazione ex art. 2051 cod. civ. Il terzo motivo, relativo all’art. 2 L.R. 16 gennaio 1978 n. 1 e al d.m. 3 marzo 1975, è contraddittorio: le norme prevedono il giunto proprio quando manca la continuità strutturale. Il quarto motivo, sugli artt. 343 e 346 cod. proc. civ., non ha base, non comprendendosi come i ricorrenti avrebbero dovuto proporre appello incidentale avverso se stessi. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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