Domande alternative e appello incidentale: la riproposizione ex art. 346 c.p.c. non basta per il rigetto (Cass. civ. Sez. 1 n. 2232 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte risultata interamente vittoriosa in primo grado, quando una domanda proposta in via alternativa sia stata espressamente respinta ovvero implicitamente ritenuta infondata, non può limitarsi a riproporla in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale. L’onere di espressa riproposizione riguarda solo le domande ed eccezioni non accolte perché assorbite o non esaminate, non quelle formalmente respinte. La valutazione della scientia decoctionis e il giudizio sull’idoneità degli indizi presuntivi costituiscono apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, dichiarato nel 2016, aveva convenuto in giudizio la banca e la debitrice ceduta, chiedendo dichiararsi l’inopponibilità di tre cessioni di credito, perfezionate nel 2015, ovvero, in via subordinata, la revocatoria fallimentare delle stesse ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 2, e comma 2°, l.fall.
Il tribunale respingeva la domanda di inopponibilità e quella di revoca ex art. 67, comma 1°, l.fall., ma accoglieva la domanda di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall. La cessionaria del credito, costituitasi nel giudizio, proponeva appello avverso la sola statuizione di accoglimento. La corte d’appello, ritenuta inammissibile la riproposizione delle domande respinte e non dimostrata la consapevolezza dello stato d’insolvenza in capo alla banca, riformava la sentenza e rigettava integralmente la domanda.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando infondato il primo motivo. Ha chiarito che l’art. 346 c.p.c., pur menzionando le domande “non accolte”, si riferisce alle sole domande ed eccezioni rimaste assorbite, sulle quali il giudice non abbia pronunciato. Per le domande formalmente respinte, anche implicitamente, la parte — benché vittoriosa sull’esito finale — deve proporre appello incidentale ex art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione. Nel caso di domande alternative non incompatibili, l’attore, se intende rimettere in discussione il rigetto di una di esse a seguito dell’impugnazione della controparte, ha l’onere di censurare la decisione con appello incidentale condizionato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la censura sulla mancata prova della scientia decoctionis integrasse un vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. La selezione degli indizi e la scelta dei criteri inferenziali appartengono al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, non a una diversa ricostruzione della quaestio facti. L’omesso esame di uno o più fatti decisivi, inoltre, deve essere dedotto con la specificità richiesta dagli artt. 366 e 369 c.p.c., indicando l’atto processuale da cui risulta l’emergenza istruttoria, presupposto non ricorrente nella specie.
La Corte ha infine ritenuto generico il terzo motivo, attinente alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, per non aver il ricorrente specificato le ragioni per cui la somma liquidata includesse tale voce.
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Nota della Redazione
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