Il vincolo perpetuo di infrazionabilità dei fondi di riforma fondiaria prevale sull’affrancazione e regola la successione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14732 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I fondi oggetto di assegnazione in proprietà ai sensi della l. n. 1078 del 1940, nonché quelli riscattati o affrancati secondo la disciplina della riforma fondiaria, restano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilità, sul quale non incide lo jus superveniens, non applicabile alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia per il principio di irretroattività della legge, sia perché la successione è regolata dalla legge vigente al momento della morte del de cuius. Ne consegue l’inefficacia del riscatto dal patto di riservato dominio esercitato al fine di frazionare il terreno e la legittimità del meccanismo di assegnazione previsto dall’art. 7 della l. n. 379 del 1967, che, essendo finalizzato alla concentrazione della titolarità del fondo per consentirne la continuità nella coltivazione, si pone in rapporto alternativo con la sua comproprietà. È inammissibile, per doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. quando la decisione di secondo grado sia fondata sul medesimo iter logico-argomentativo di quella di primo grado.
### Il Fatto
Alcuni coeredi di un originario assegnatario di un fondo di riforma fondiaria, deceduto nel 1968, convennero in giudizio gli altri condividenti, chiedendo l’accertamento del venir meno del vincolo concessorio sul terreno e lo scioglimento della comunione. L’affrancazione dal patto di riservato dominio era stata, infatti, ottenuta da una delle coeredi tramite quietanza dell’Ente regionale per lo sviluppo agricolo, e i condividenti avevano redatto una scrittura privata di divisione.
La corte territoriale rigettò la domanda, ritenendo applicabile al caso la disciplina previgente alla l. n. 191 del 1992, caratterizzata dal divieto di frazionamento dei poderi assegnati, e riconoscendo la priorità del giudicato formatosi sulla designazione di una sola delle coeredi ai sensi dell’art. 7 della l. n. 379 del 1967. La decisione è stata impugnata per cassazione dalle soccombenti.
### La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, che denunciava la violazione della normativa sull’affrancazione e sulla divisione dei fondi. I giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento consolidato secondo cui tutti i fondi, sia quelli assegnati in proprietà ex l. n. 1078 del 1940, sia quelli riscattati o affrancati, restano soggetti al vincolo perpetuo di infrazionabilità, sul quale non incide lo jus superveniens della l. n. 191 del 1992, non applicabile alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore. Da tale premessa discende logicamente l’inefficacia del riscatto esercitato per consentire il frazionamento del terreno e degli atti di divisione conseguenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la preclusione di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c., sussistendo l’ipotesi della c.d. doppia conforme. La decisione di appello risultava, infatti, fondata sulle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste alla base della sentenza di primo grado, senza che le ricorrenti si fossero confrontate con tale corrispondenza.
Il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al c.d. minimo costituzionale, potendosi denunciare solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La doglianza, nella specie, si risolveva in un mero dissenso rispetto all’inquadramento giuridico operato dai giudici d’appello.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.