Inammissibile il motivo che mescola violazione di legge e vizio motivazionale (Cass. civ. Sez. V n. 16741 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetta la medesima questione sotto profili eterogenei e incompatibili, quali la violazione di legge e il vizio motivazionale, mescolando deduzioni di diritto sostanziale e processuale e lasciando al giudice di legittimità il compito di precisare forma e contenuto giuridici della lagnanza. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., deve essere fatto valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non con la denuncia di violazione di norma sostanziale o di vizio di motivazione. Il medesimo vizio riguarda solo l’ambito oggettivo della pronuncia e non le ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione.

Il Fatto

Il contribuente, avvocato, ha impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2007, recante determinazione di maggiori redditi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto parzialmente il gravame, riducendo i maggiori ricavi accertati ed escludendo l’importo di euro 59.948,00 relativo a rimborsi per anticipazioni effettuate dal legale per conto di clienti.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due mezzi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione a plurime disposizioni tributarie e processuali, lamentando che la sentenza impugnata nulla avrebbe osservato sull’ulteriore importo di euro 11.006,00, desunto da fatture che l’Ufficio riteneva non contabilizzate tra i ricavi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile: esso mescola e sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge, l’omesso esame di fatto decisivo e il vizio motivazionale (Cass. n. 3397 del 2024; Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 21611 del 2013). In sostanza ci si duole del mancato accoglimento delle giustificazioni, lasciando alla Corte il compito di precisare forma e contenuto giuridici della lagnanza.

Né ricorre omessa motivazione, che comunque attinge la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 Cost. (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014), né si perfeziona una omessa pronuncia: la CTR ha esaminato l’intero gravame, rigettando anche implicitamente (Cass. n. 2151 del 2021) tutte le doglianze, salvo l’errore di euro 59.948,00. Non emergono fatti storici decisivi omessi secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017); si chiede piuttosto una rivalutazione, non consentita, di risultanze documentali e deduzioni difensive.

Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando il rigetto del motivo di gravame sulla ripresa a tassazione di costi pari a euro 64.709,00. La Corte, pur riconoscendo al motivo formulazione più puntuale (Cass. n. 39169 del 2021), lo disattende.

Quanto al primo profilo, in disparte l’inammissibilità, la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotta con l’error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 1755 del 2006; Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 29952 del 2022); nel merito è infondata, poiché il vizio ex art. 112 cod. proc. civ. attiene solo all’ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni poste a sostegno (Cass. n. 1616 del 2021; Cass. n. 11455 del 2004). Il secondo profilo è inammissibile, lamentando l’omessa valutazione di elementi di prova e non di un fatto storico decisivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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