Fondo garanzia Inps e Tfr affittuario non opponibile accordo sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16740 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Fondo di garanzia dell’Inps non è tenuto alla prestazione quando l’insolvenza non riguardi il datore di lavoro con cui il rapporto è in essere alla data in cui il t.f.r. diviene esigibile. L’accordo sindacale concluso ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, con cui si esonera l’affittuaria dall’obbligazione solidale di pagare il t.f.r. maturato presso l’affittante, non è opponibile all’Inps, che è obbligato in forza di un rapporto previdenziale distinto e autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Tale accordo incide sui rapporti civilistici tra affittante, affittuaria e lavoratore, regolati dall’art. 2112 cod. civ., non sul rapporto previdenziale, soggetto alla sola disciplina imperativa di legge. Il comma 5-bis dell’art. 47 legge n. 428/1990, introdotto dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, non si applica retroattivamente agli accordi conclusi prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
I due lavoratori erano dipendenti di una società poi ceduta ad altra affittuaria di un ramo d’azienda. Nel 2013, in sede sindacale, era stato pattuito ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 che il t.f.r. maturato presso l’affittante rimanesse in capo esclusivo alla stessa, senza obbligo di solidarietà della cessionaria.
La società affittante falliva. I lavoratori ottenevano l’ammissione al passivo del credito per t.f.r. e agivano nei confronti dell’Inps per ottenere la prestazione del Fondo di garanzia. La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda. L’Inps ricorreva in cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 47, comma 5, legge n. 428/1990 e 2112 cod. civ., con riferimento all’art. 1372 cod. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che, al tempo del fallimento, il rapporto era proseguito con l’affittuaria. Il motivo è fondato.
In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, i lavoratori erano passati alle dipendenze dell’affittuaria e il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità per effetto del fenomeno successorio di cui all’art. 2112 cod. civ. L’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui non sussiste obbligo del Fondo di garanzia ove l’insolvenza riguardi un datore di lavoro diverso da quello in essere al momento dell’esigibilità del t.f.r. Non osta l’avvenuto accertamento del credito in sede concorsuale nei confronti dell’affittante: il lavoratore che fa valere la garanzia aziona un diritto discendente dal rapporto previdenziale con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro con il datore sottoposto a procedura concorsuale.
Quanto all’accordo sindacale, la Corte esclude che possa essere opponibile all’Inps, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 cod. civ. L’Inps non è successore dell’affittante negli effetti del contratto e resta obbligato verso il lavoratore in base al distinto rapporto previdenziale, soggetto alla sola disciplina imperativa di legge. L’accordo incide sui rapporti civilistici tra le parti, non su quello previdenziale.
La Corte esclude infine l’applicabilità del nuovo comma 5-bis dell’art. 47 legge n. 428/1990, introdotto dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, trattandosi di disciplina innovativa, come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo concluso nel 2013. In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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