Inammissibile in Cassazione il motivo che chiede nuovo accertamento dei fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4921 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, tende in realtà a un nuovo accertamento dei fatti, come tale precluso al giudice di legittimità: il motivo che si risolve nell’esame delle buste paga per dimostrare l’erogazione delle somme non si parametra alla sentenza impugnata e non è scrutinabile. La tardività dell’eccezione e della produzione documentale non sollevata nel giudizio di primo grado né dedotta in appello resta inammissibile se prospettata per la prima volta in Cassazione, non essendo configurabile alcuna violazione del contraddittorio quando la controparte abbia avuto la possibilità di controdedurre.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della pensionata a percepire la pensione integrativa includendo nella base di calcolo l’assegno di garanzia retribuzione/TEP e aveva condannato l’INPS a rideterminare il trattamento e a corrispondere le differenze. La corte territoriale aveva escluso il riassorbimento parziale dell’assegno nell’aumento di stipendio conseguito al passaggio di qualifica, per difetto di prova dell’Istituto.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo di censura; la pensionata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. La questione approda così al giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esamina il primo profilo del motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 414, numero 5, cod. proc. civ. e dell’art. 64, comma 3, legge n. 144 del 1999, nonché di alcune disposizioni del regolamento INPS del 1970, per avere il giudice d’appello valorizzato documenti prodotti solo con le note finali di primo grado. Il profilo è respinto perché la tardività dell’eccezione e della produzione documentale non era stata eccepita nel giudizio di primo grado, né dedotta poi in appello: la questione è ormai sanata e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
Il Collegio aggiunge che nessuna violazione del contraddittorio sussiste, poiché la parte ha avuto la possibilità di controdedurre rispetto ai documenti prodotti. Il secondo profilo, prima ancora che infondato alla luce delle Sezioni Unite n. 7154 del 25/03/2010, è inammissibile perché non si parametra alla sentenza impugnata, il cui fulcro è il rigetto dell’appello per difetto di prova dell’INPS sull’assorbimento.
La Corte rileva che il motivo tende a un nuovo accertamento dei fatti e, in particolare, all’accertamento dell’erogazione delle somme attraverso un esame delle buste paga: valutazione preclusa in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità travolge l’intero ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente, e vengono attestati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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