Inammissibile il motivo nuovo sull’interesse a impugnare l’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32437 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, il contribuente che deduca un pregiudizio concreto ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 deve allegarlo e provarlo sin dai gradi di merito. Il motivo di ricorso per cassazione che introduce per la prima volta tale pregiudizio è inammissibile per novità, non essendo consentito dedurre in sede di legittimità una ragione di interesse mai prospettata in appello, neppure a fronte dell’eccezione di sopravvenienza normativa formulata dalla controricorrente. La non impugnabilità dell’estratto di ruolo, affermata dalla Corte d’appello alla luce degli approdi normativi e giurisprudenziali, resta ferma quando il contribuente non dimostri alcuno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla norma.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso avverso un estratto di ruolo ottenuto il 4.8.2021, dal quale risultavano a suo carico diciannove atti impositivi — cartelle esattoriali e avvisi di addebito — per l’importo complessivo di € 139.141,66. Dopo aver richiesto la verifica della regolarità delle notifiche e l’accertamento della prescrizione o decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, chiedeva l’annullamento del ruolo e del debito sottostante.
Il Tribunale respingeva il ricorso, disattendendo l’eccezione di carenza di interesse ad agire e ritenendo tardive le ulteriori eccezioni. La Corte d’appello confermava il rigetto, ma con diversa motivazione: dichiarava la non impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente, ritenendo applicabili i nuovi approdi normativi anche ai processi pendenti, poiché il ricorrente non aveva dedotto né provato, unitamente all’omessa notifica, alcuno dei pregiudizi tassativi di cui al comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo, per priorità logico-giuridica, il terzo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 276 c.p.c., in relazione al Protocollo d’intesa tra AdER e Avvocatura Generale dello Stato del 22.6.2017. Il motivo è infondato: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, salvo che la convenzione riservi esplicitamente il patrocinio all’Avvocatura dello Stato, e la scelta del professionista è legittima e non richiede particolari delibere (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30008/2019).
Il primo motivo è inammissibile perché introduce profili di novità. La Corte d’appello ha accertato che il contribuente nulla aveva dedotto nel giudizio di appello sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, neppure all’udienza di discussione, quando l’Inps aveva eccepito la sopravvenienza della nuova normativa valida anche per i giudizi in corso.
Il ricorrente non indica dove e quando abbia precedentemente allegato l’interesse all’impugnazione per l’iscrizione a una piattaforma informatica, finalizzata alla partecipazione a gare d’appalto indette da pubbliche amministrazioni, né il pignoramento presso terzi subito. Tale onere di allegazione e prova, secondo la norma, andava assolto nel giudizio di merito.
All’inammissibilità del primo motivo consegue logicamente l’inammissibilità del secondo, con cui si censurava la declaratoria di infondatezza del gravame, assumendo che l’art. 12, comma 4-bis, si riferisca alle sole cartelle e non agli avvisi di addebito.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite nei confronti di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in dispositivo. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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