Inammissibile il ricorso che non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 32440 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio volto a far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma costituisce un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia, attraverso il vizio o i vizi dedotti. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso ciascuna di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. esige che il ricorrente dimostri, mediante trascrizione o illustrazione degli atti processuali rilevanti, la chiarezza e specificità della propria impugnazione di secondo grado.
Il Fatto
Un consorzio impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il proprio gravame, confermando la decisione di primo grado e condannandolo alle spese di lite. Il contenzioso trae origine dalla domanda di accertamento negativo della legittimazione passiva del consorzio rispetto al credito della società committente per la restituzione di una somma di denaro, sorto a seguito dell’annullamento definitivo di un lodo arbitrale.
Il consorzio aveva sostenuto di aver agito “in nome e per conto” della consorziata unica affidataria dei lavori, con la conseguenza che l’unico obbligato alla restituzione sarebbe stata quest’ultima e non il consorzio. Il Tribunale aveva invece ritenuto la responsabilità solidale del consorzio verso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 2615, comma 2, cod. civ., riconoscendogli la forma di consorzio con rilevanza esterna. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità, rilevando che il gravame non svolgeva alcuna critica alla ratio decidendi sulla responsabilità solidale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il tema dell’ammissibilità dell’appello e, in via derivata, della corretta formulazione del ricorso per cassazione avverso una decisione fondata su più ragioni autonome. Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio: si tratta di un rimedio a critica vincolata, la cui cognizione è determinata dall’ambito della denuncia dei vizi dedotti.
Da tale premessa discende la regola centrale: quando la decisione impugnata poggia su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non rivolga specifiche doglianze contro una di esse, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Omettere di aggredire una ratio decidendi significa lasciare integro un autonomo fondamento della decisione, che resta idoneo a sostenerla.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il ricorrente non si è confrontato con la ratio posta dalla Corte di merito a base della declaratoria di inammissibilità del gravame. In particolare, il ricorso non spiega le ragioni di illegittima applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., né si confronta con la seconda ratio decidendi, con cui la Corte napoletana ha comunque ritenuto infondato nel merito l’appello, osservando che nessun atto o documento di causa comprovava che il consorzio avesse agito in nome della consorziata.
Il Collegio sottolinea inoltre un profilo processuale ulteriore: a fronte del preliminare motivo di inammissibilità dell’appello, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la chiarezza e specificità della propria impugnazione di secondo grado mediante la trascrizione, o almeno l’illustrazione del contenuto rilevante, della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La totale carenza di tali elementi rende il motivo inammissibile già a una prima lettura.
Quanto all’istanza di rinvio proposta dal ricorrente in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Corte la rigetta, posto che il giudizio di cassazione è retto dall’impulso d’ufficio e il curatore può spiegare intervento nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciutegli dalla legge. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese e, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento di un ulteriore importo in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.