Inammissibile il motivo di ricorso che introduce questione non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. II n. 24250 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. I “punti” della decisione non impugnati con l’atto di appello acquisiscono stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum, restando sottratti al sindacato di legittimità. Ne consegue che la doglianza concernente il risarcimento del danno, non proposta in appello, è inammissibile nel giudizio di cassazione. È invece manifestamente infondato il motivo che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, quando dagli atti risulta che i documenti indicati erano già stati prodotti nel giudizio di primo grado e non esclusi dall’istruttoria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, riduceva la pena inflitta all’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 137, comma 1-bis, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con i primi due motivi lamentava la contraddittorietà della statuizione sul risarcimento del danno, per avere la Corte territoriale confermato la liquidazione integrale del danno e, al contempo, condannato al pagamento di una provvisionale di importo inferiore, in asserito contrasto tra gli artt. 538 e 539 cod. proc. pen. Con il terzo motivo deduceva la mancata assunzione di due fatture, che dovevano essere detratte dall’ammontare del danno. Le parti civili depositavano conclusioni, eccependo la carenza di interesse del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che pongono la medesima questione, e li dichiara inammissibili per una ragione preliminare di ordine processuale: le doglianze non erano state dedotte con l’atto di appello. Il Collegio richiama il principio, affermato dal consolidato orientamento di legittimità, secondo cui non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione una questione non prospettata nei gradi precedenti e non rilevabile d’ufficio.

Il fondamento del divieto risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione. I “punti” della decisione non investiti dall’appello si sottraggono al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025. La questione relativa alla compatibilità tra liquidazione integrale del danno e condanna a provvisionale, dunque, non può essere esaminata nel merito, perché estranea al thema devoluto dal gravame.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. La consultazione degli atti dimostra che i due documenti indicati dal ricorrente quali prove decisive erano già presenti nel fascicolo, essendo stati prodotti davanti al giudice di primo grado. Le fatture non risultano quindi escluse dall’istruttoria, con conseguente insussistenza del vizio di mancata assunzione di una prova decisiva.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente, non ravvisandosi ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo le statuizioni della Corte costituzionale n. 186 del 2000. Il ricorrente è inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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