Continuazione e preventiva programmazione del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 15976 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede una approfondita e rigorosa verifica circa l’effettiva programmazione dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo illecito. La distanza spazio-temporale e la natura delle violazioni costituiscono solo indici rivelatori, ma non sono sufficienti in assenza di una unicità della deliberazione di fondo. Il riscontro degli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione completa e congrua. Il mero collegamento probatorio tra i reati non è indice necessario di una predeterminazione dei singoli illeciti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra i reati oggetto di due distinte sentenze di condanna: la prima per violazioni in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di armi, la seconda per due episodi di porto e detenzione illegale di armi da sparo. L’interessato aveva dedotto l’unicità del disegno criminoso valorizzando la contiguità temporale e territoriale dei fatti e la circostanza che il secondo procedimento fosse stato generato dal primo. Avverso l’ordinanza di rigetto proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 secondo cui, anche in sede esecutiva, la continuazione postula una verifica rigorosa della programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo illecito. Ha precisato che non può prescindersi da una unicità della deliberazione di fondo, specialmente a fronte di uno stile delinquenziale radicato, dovendo ravvisarsi la ratio della disciplina nella iniziale previsione di più azioni criminose e nella elaborazione di un programma di massima.
Il giudice dell’esecuzione aveva motivatamente escluso la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione, confrontandosi con i profili dell’identità del disegno criminoso, della programmazione e degli elementi temporale e spaziale. Il ricorrente aveva contrapposto generiche deduzioni confutative, risoltesi in una alternativa lettura degli stessi elementi, non consentita in sede di legittimità, senza evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale.
Quanto al collegamento probatorio tra i reati, emerso dalla visione dei video estrapolati dal telefono sequestrato in occasione dell’arresto per il primo reato, la Corte ha osservato che il mero collegamento probatorio non è indice rivelatore necessario di una predeterminazione dei singoli illeciti. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dedotto l’epoca di commissione dei singoli reati, elemento necessario per verificare l’eventuale preventiva deliberazione.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, in linea con la giurisprudenza costituzionale richiamata.
Nota della Redazione
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