Motivazione per relationem nell’appello cautelare e presunzione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 597 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni de libertate, l’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare personale può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, compreso l’atto di appello, purché il giudice dia conto del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e mostri di avere valutato le specifiche questioni ritualmente sottoposte al suo vaglio. La motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio concerna un legittimo atto del procedimento, di contenuto congruo rispetto all’esigenza di giustificazione, quando risulti la cognizione sostanziale delle ragioni dell’atto di riferimento e quando questo sia conosciuto o ostensibile all’interessato. Nei reati contemplati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera la presunzione relativa delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi specifici allegati dalla difesa, non potendo bastare il mero decorso del tempo.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., accogliendo il gravame del pubblico ministero, in riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un indagato per il reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per i connessi reati-fine.

Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per omissione, avendo il Tribunale ritenuto la gravità del quadro indiziario su una motivazione definita apparente e frutto di copia-incolla degli esiti investigativi. Con un secondo motivo ha lamentato l’applicazione della misura di massimo rigore senza motivazione sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non essendo recenti i fatti contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e perché articolato su motivi di fatto, non consentiti in sede di legittimità. Quanto alla dedotta assenza di vaglio critico sulla massa delle intercettazioni, il Collegio rileva anzitutto l’assoluta genericità della censura, priva di riferimenti concreti.

Nel merito, la doglianza è anche manifestamente infondata. Richiamando il ius receptum, la Corte afferma che l’ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. può fare richiamo per relationem ad altri atti del procedimento, compreso l’atto di appello del pubblico ministero, a condizione che il giudice dia conto del proprio esame critico e valuti le questioni specificamente proposte.

La Corte indica i presupposti della motivazione per relationem: il riferimento a un legittimo atto del procedimento di contenuto congruo; la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione sostanziale delle ragioni dell’atto di riferimento e le abbia ritenute coerenti; la conoscibilità o ostensibilità dell’atto all’interessato. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 17 del 21/06/2000, Primavera, e le successive Sez. III n. 35296 del 14/04/2016 e Sez. VI n. 47233 del 29/10/2015.

Nel caso concreto il Tribunale non si è sottratto alla autonoma valutazione: dopo avere ripercorso gli elementi oggettivi, le fonti indiziarie e le risultanze delle perquisizioni e dei sequestri, ha valorizzato la disponibilità di abitazioni, l’organizzazione gerarchica, l’individuazione dei ruoli e il sistema di turnazione, desumendo la gravità e univocità del quadro indiziario ex art. 273 cod. proc. pen. Il Collegio esclude che la difesa abbia colto nel segno quanto ai riscontri nella c.d. droga parlata, essendo numerosi i sequestri che hanno consentito di decodificare il linguaggio criptico degli interlocutori.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha desunto l’indispensabilità della custodia in carcere dalla natura e gravità delle fattispecie, dall’arco temporale e dalle modalità dei fatti. Opera, infatti, la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo con elementi specifici, non allegati dalla difesa: il mero decorso del tempo, richiamata Sez. I n. 21900 del 07/05/2021, non è sufficiente ove non si affianchino significativi elementi di affievolimento delle esigenze cautelari. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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