Inammissibile motivo su questione non devoluta al giudice di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34577 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione non devoluta al giudice di appello. Il giudice di legittimità non può pronunciarsi su un punto della decisione che sia stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado, poiché in tal caso si configurerebbe a priori un inevitabile difetto di motivazione. La trattazione della questione da parte del giudice del gravame non ha efficacia sanante ex post. Parimenti è inammissibile la censura solo genericamente prospettata in appello e illustrata in termini specifici soltanto con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Un imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 15.04.2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta mancanza, carenza e manifesta illogicità della motivazione, oltre a travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
La questione centrale riguarda l’ammissibilità del motivo: nel giudizio di appello, come ricordato nella sentenza impugnata, non era stata proposta alcuna censura afferente alla responsabilità, ma soltanto quella relativa alla causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., su cui la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi sono giudicati manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi: non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste, con la connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
La Corte richiama un orientamento pacifico della propria giurisprudenza: non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. IV n. 27110 del 15.9.2020, Rv. 279958; Sez. II n. 29707 dell’8.3.2017, Rv. 270316; Sez. III n. 16610 del 24.01.2017, Rv. 269632, tra le altre).
La ragione è esplicita: occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del gravame.
La Corte valorizza inoltre un ulteriore principio: è inammissibile il motivo con cui venga dedotta una violazione di legge non eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo la trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante ex post (Sez. III n. 21920 del 16.5.2012, Rv. 252773). E, da ultimo, ribadisce che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello, intendendosi tale anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura illustrata in termini specifici solo in cassazione (Sez. II n. 34044 del 20.11.2020, Rv. 280306).
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Nota della Redazione
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