Ricorso inammissibile se chiede nuova lettura delle risultanze istruttorie (Cass. pen. Sez. VII n. 12076 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime censure già avanzate con l’appello, tenda ad ottenere una nuova e non consentita lettura delle risultanze istruttorie, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Tale valutazione è preclusa alla Corte di legittimità, ove il giudice del gravame abbia steso una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. La riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 postula una valutazione globale degli elementi della vicenda, che tenga conto della quantità di sostanza, dell’organizzazione della rete di spaccio e della non occasionalità delle condotte.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale, rideterminava la pena irrogata all’imputato in relazione a numerosi delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, contestando la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 5 della medesima norma.

Secondo il ricorrente, i caratteri della fattispecie attenuata sarebbero emersi da più elementi richiamati nel ricorso. La questione giungeva così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la correttezza del percorso motivazionale della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che lo stesso, riproponendo le medesime censure già avanzate davanti alla Corte di appello, tendeva ad ottenere in sede di legittimità una nuova e non consentita lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, invero preclusa al giudice di cassazione.

Il Collegio ha inoltre osservato che la doglianza trascurava come il giudice del gravame, pronunciandosi proprio sulla questione riproposta, avesse steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e come tale non censurabile in sede di legittimità.

La sentenza impugnata, in particolare, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza in materia e la necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi della vicenda, aveva sottolineato la quantità di droga acquistata e detenuta, l’organizzazione di una vera e propria rete di spaccio nei confronti di vari soggetti, all’interno di un intenso e ben articolato traffico di stupefacenti, con condotte tutt’altro che occasionali.

La Corte di appello aveva altresì evidenziato che nessun rilievo poteva avere la dedotta scarsa qualità della sostanza, ribadita anche in sede di legittimità, così come i minimi effetti droganti, trattandosi di dati non riscontrati e, in ogni caso, ritenuti soccombenti rispetto all’organizzazione del traffico e all’ampiezza della relativa rete.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame aveva operato un solo aumento a titolo di continuazione, pur a fronte di numerosi delitti riscontrati, cosicché le contestazioni in punto di pena risultavano infondate. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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