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Inammissibile il ricorso della parte civile avverso la prescrizione e la provvisionale (Cass. pen. n. 41970 del 2021)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza d’interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, poiché la sua partecipazione al processo penale è limitata alla coltivazione della domanda di restituzione e risarcimento del danno, rimanendo estranea al rapporto tra pubblico ministero e imputato. È, altresì, inammissibile il ricorso avverso la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non definitiva, insuscettibile di passare in giudicato.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, all’esito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale colpevolezza dell’imputato in relazione a due delitti di truffa, al reato di sostituzione di persona e all’esercizio abusivo di attività di intermediazione assicurativa. La Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per le condotte di truffa commesse fino al 26/12/2011 perché estinte per prescrizione, rideterminando la pena e l’importo della provvisionale in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione sia l’imputato sia una delle parti civili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, rilevando che la sua legittimazione a impugnare la sentenza penale sussiste esclusivamente ai fini civili. Nel caso di specie, l’eventuale annullamento della pronuncia che ha dichiarato la prescrizione non produrrebbe alcun effetto sulle statuizioni civili, che restano comunque valide. Il ricorso avverso la quantificazione della provvisionale è stato ritenuto del pari inammissibile, in quanto tale statuizione ha natura discrezionale e meramente delibativa, non essendo suscettibile di passare in giudicato.

Quanto al ricorso dell’imputato, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, comunque, aspecifico. La Corte ha evidenziato che la corretta qualificazione dei fatti come truffa e non come appropriazione indebita discende dalla circostanza che il ricorrente, privo di poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa, aveva taciuto alle persone offese tale situazione, inducendole in errore e agendo quale falsus procurator.

Il secondo motivo, riguardante l’esercizio abusivo di attività assicurativa, è stato dichiarato inammissibile poiché prospettava una mera rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito. La Corte ha richiamato la ricostruzione dei giudici territoriali, che avevano accertato come il ricorrente, cancellato dall’albo dal 20/1/2014, avesse continuato a porre in essere attività di intermediazione dopo tale data.

Infine, le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio sono state ritenute infondate, essendo la motivazione della Corte territoriale esente da manifesta illogicità e rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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