L’inammissibilità del ricorso per cassazione esclude il sindacato sulla rivalutazione dei testi (Cass. pen. Sez. 6 n. 12094 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e del travisamento della prova, miri a sottoporre al giudice di legittimità una rilettura del materiale probatorio. Il giudizio di attendibilità dei testimoni, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Il travisamento della prova ricorre solo quando la decisione si fonda su un’errata lettura di un atto processuale, non quando la difesa ne prospetti una diversa interpretazione. L’omesso rispetto del principio dell’in dubio pro reo è deducibile esclusivamente nella misura in cui sia ravvisabile un vizio della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, aveva confermato la condanna per i delitti di ricettazione e uso di atto falso. Gli era stato contestato di aver ceduto a un coimputato, già giudicato con sentenza definitiva, un’autovettura provento di furto, con targa e numero di telaio alterati e con una carta di circolazione falsa.
La difesa deduceva un unico motivo, censurando il vizio di motivazione e il travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la condanna basandosi sulle deposizioni di testi addotti dal coimputato a propria discolpa, senza valutarne l’attendibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo formulato consisteva esclusivamente nel tentativo di proporre una rilettura del compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito. In particolare, la sentenza rescindente aveva censurato solo l’insufficienza di un elemento indiziario, non la complessiva ricostruzione della condotta.
La Corte di appello, preso atto di tale rilievo, aveva correttamente proceduto al vaglio dei testi, che avevano concordemente confermato gli elementi essenziali della vicenda. I giudici di merito avevano espressamente valutato l’attendibilità dei testimoni, escludendo che la loro qualità di testi indicati a discolpa dal coimputato ne comportasse automaticamente l’inattendibilità. Tale giudizio, adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa al travisamento della prova, la Corte ne ha escluso la sussistenza, poiché la condanna non era stata fondata su un’errata lettura della deposizione di un testimone, che aveva dichiarato che il ricorrente svolgeva attività di riparatore e, contestualmente, si occupava di vendita di autovetture. Il fatto che tale attività fosse svolta in forma societaria o individuale è stato ritenuto irrilevante ai fini della prova del reato di ricettazione.
Manifestamente infondate sono state, infine, ritenute le censure relative all’omesso rispetto del principio dell’in dubio pro reo, invocabile in cassazione solo in presenza di un effettivo vizio della motivazione, escluso nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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