Inammissibile l’ottemperanza di sentenza processuale che non conforma l’attività amministrativa (TAR Lazio n. 117 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è inammissibile quando la sentenza da eseguire abbia contenuto meramente processuale e non sottenda alcun accertamento sostanziale. La pronuncia che dichiari l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato, si limita a rilevare la carenza di attitudine lesiva e non contiene alcuna statuizione idonea a conformare la successiva attività dell’Amministrazione. Manca, pertanto, un obbligo di provvedere suscettibile di esecuzione. La domanda di annullamento del medesimo atto, proposta in via subordinata, va trattata con il rito ordinario, disponendosi la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
La controversia giunge al Tribunale dopo un lungo susseguirsi di vicende procedimentali. Una ordinanza di demolizione aveva ingiunto alla società ricorrente la rimozione di opere abusive, realizzate in zona di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico e inclusa nel perimetro di un parco regionale. Il ricorso avverso quel provvedimento è stato respinto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello.
Nel 2018 la società ha chiesto l’autorizzazione al riordino e risanamento del sito per l’installazione di un impianto di trasmissione radiotelevisiva, ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003. L’istanza è stata ritenuta inammissibile. Seguono una nuova istanza e una comunicazione di avvio del procedimento, impugnata con ricorso separato e dichiarata inammissibile per difetto di interesse, con qualificazione dell’atto come mera comunicazione priva di autonoma capacità lesiva. Dopo ulteriore istanza di riavvio, l’Amministrazione ha risposto negativamente. La ricorrente ha allora promosso l’azione di ottemperanza, chiedendo la nullità di tale nota, o in subordine il suo annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il tema della portata del dictum giurisdizionale da ottemperare. La sentenza invocata si era limitata a rilevare la carenza di attitudine lesiva dell’atto impugnato, senza rendere statuizioni idonee a orientare l’attività amministrativa successiva. Da qui la verifica sulla natura dell’azione esperita.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Viene in rilievo, infatti, una sentenza di contenuto meramente processuale, che non sottende alcun accertamento di carattere sostanziale. Sul punto la decisione richiama un orientamento consolidato, evocando Cons. St., Sez. III, n. 10676 del 2023, Cons. St., Sez. IV, n. 7258 del 2025, Cons. St., Sez. II, n. 8209 del 2025, TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10539 del 2025 e TAR Campania, Sez. I, n. 697 del 2013.
La statuizione sulla carenza di interesse è dipesa, nel caso concreto, dalla natura stessa dell’atto gravato, ritenuto privo di valore provvedimentale, e non dalla soluzione di una questione sostanziale presupposta. Di conseguenza, nessun obbligo di provvedere può ricavarsi dalla pronuncia. Il Tribunale respinge la tesi della ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe sancito l’obbligo dell’Amministrazione di avviare l’istruttoria e concludere il procedimento: una simile statuizione non è contenuta nella decisione, né avrebbe potuto esserlo a fronte di un ricorso per annullamento dichiarato inammissibile.
Quanto alla domanda di annullamento della medesima nota, proposta in via subordinata, il Collegio ne dispone la trattazione con il rito ordinario. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., viene disposta la conversione del rito camerale di ottemperanza in rito ordinario di cognizione, con fissazione dell’udienza pubblica. La regolazione delle spese è demandata alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.