Accesso al Docfa esplorativo e nesso di strumentalità difensiva (TAR Lazio n. 114 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, disciplinato dall’art. 2, comma 68, del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. 286/2006, e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 12 ottobre 2006, è consentito soltanto a chi abbia un legittimo interesse qualificato. Nel caso dell’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. 241/1990, non basta un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre un nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione finale da curare o tutelare. Una volta dimostrato tale nesso, né l’amministrazione né il giudice possono valutare l’influenza o la decisività del documento nel giudizio. La mera vicinitas fonda un interesse ad accedere agli atti del procedimento edilizio del confinante, ma non è sufficiente a giustificare l’accesso al Docfa. L’accesso meramente esplorativo è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello dei controinteressati, ha presentato istanza di accesso documentale per ottenere il Docfa relativo alla variazione catastale del novembre 2024, concernente la diversa distribuzione degli spazi interni, una ristrutturazione e una variazione di toponomastica. A fondamento dell’istanza ha dedotto l’esistenza di due procedimenti civili sulla titolarità delle superfici e di un procedimento penale, nel quale i Carabinieri forestali avevano rilevato difformità tra gli elaborati tecnici presentati in SCIA e CILA e i sopralluoghi eseguiti nell’aprile 2024.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo ha rigettato l’istanza con provvedimento del 13 agosto 2025, rilevando l’insussistenza del nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica da tutelare. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, a differenza dei titoli edilizi, di regola pubblici e accessibili, l’art. 2, comma 68, del D.L. 262/2006 rimette a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio l’individuazione delle modalità di consultazione catastale. Il provvedimento del 12 ottobre 2006 consente la visura delle planimetrie soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento o di chi abbia legittimo interesse o agisca per conto di questi.

Si tratta dunque di accertare se sussistano i presupposti dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, L. 241/1990. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 19 del 2020 e, soprattutto, l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Tribunale esclude che basti un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie: l’ostensione passa attraverso un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale. Una volta dimostrato il nesso, però, né l’amministrazione né il giudice possono compiere valutazioni sull’influenza o sulla decisività del documento.

La ricorrente ha giustificato l’accesso con l’esigenza di verificare la veridicità delle dichiarazioni degli informatori in un giudizio possessorio e la correttezza dei lavori sotto il profilo edilizio. Quanto al primo profilo, il Collegio rileva che le dichiarazioni non sono state allegate né prodotte, che il giudizio possessorio risulta definito nel 2022 e non pendente, e che il Docfa risale al 2024: il raffronto appare quindi insensibile rispetto alla conformazione catastale attuale dell’immobile. La prospettata costituzione di servitù, indicata come eventuale, non rende l’interesse attuale, come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/1990.

Quanto al profilo edilizio, la ricorrente ha già denunciato in sede penale gli interventi abusivi: l’accesso volto ad accertare ulteriori opere sarebbe quindi esplorativo e come tale inammissibile, secondo il principio espresso dalla Sez. VI n. 5302 del 2025. La mera vicinitas attribuisce un interesse a conoscere gli atti del procedimento edilizio del confinante, ma non basta, in base alla disciplina catastale, a giustificare l’accesso al Docfa in difetto di circostanziati rilievi sulla lesione del diritto di proprietà. Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità e la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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