Contribuzione figurativa art 80 legge 388/2000 e invalidità in costanza di rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 513 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, la Corte dei conti è competente a conoscere del ricorso con cui il lavoratore chiede l’accertamento, anche in costanza del rapporto di servizio e ora per il futuro, di uno degli elementi costitutivi del futuro trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Il riconoscimento del requisito sanitario presuppone l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento alla data della domanda amministrativa. Restano invece estranei alla giurisdizione contabile i benefici previsti dalla legge n. 118/1971, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, essendo la Corte dei conti competente per le sole cause relative al rapporto pensionistico.
Il Fatto
La ricorrente, docente di religione in servizio presso una scuola dell’infanzia, chiede l’accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74 per cento, al fine di ottenere la contribuzione figurativa prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 e i benefici della legge n. 118/1971, con richiesta di CTU medico-legale. In precedenza era stata riconosciuta invalida all’80 per cento dal Tribunale civile, con assegno mensile di invalidità.
La domanda amministrativa del 2.12.2021 si conclude con verbale negativo della Commissione medica del 22.08.2022, che riconosce il 67 per cento. L’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo la ricorrente ancora in servizio, e contesta nel merito la sussistenza dei requisiti sanitari.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Quanto ai benefici della legge n. 118/1971, il difetto è dichiarato in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché la giurisdizione contabile in materia pensionistica copre solo le pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come stabilito dagli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 e ribadito dall’art. 18, comma 1, c.g.c.. Il giudice richiama, fra gli altri, Cass. Sez. Un. civili n. 15747/2019 e Cass. Sez. Un. civili ord. n. 22801/2025.
Sulla domanda di contribuzione figurativa, la Corte ritiene il ricorso ammissibile, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/QM del 2023: è esperibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., l’azione di accertamento, anche durante il rapporto di lavoro, di un elemento costitutivo del futuro trattamento pensionistico. L’eccezione dell’INPS di carenza di interesse non viene accolta.
Nel merito, il giudice richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi con percentuale superiore al 74 per cento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, entro il limite di cinque anni.
Disposta CTU con ordinanza n. 17/2024 ai sensi dell’art. 166 c.g.c., il Collegio medico-legale conclude che il quadro clinico, presente già alla data della domanda amministrativa, corrisponde a un’invalidità civile superiore al 74 per cento, pari al 79 per cento, e che tale gravità persiste. Il giudice condivide la valutazione, ritenuta correttamente motivata, analitica e coerente, con contraddittorio tecnico rispettato, e applica la formula di Balthazard.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al riconoscimento del requisito sanitario e del diritto ai benefici figurativi, con decorrenza dal 2.12.2021. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza reciproca, la complessità della fattispecie e la natura tecnica del giudizio; nulla per le spese di giustizio stante la gratuità del giudizio.
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Nota della Redazione
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