Linee guida revisione rendiconto 2024 degli enti locali (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 8 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’approvare le linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria sul rendiconto 2024 degli enti locali, esercita la funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le linee guida e il questionario allegato definiscono i criteri cui gli organi di revisione devono attenersi nella predisposizione della relazione e costituiscono, unitamente alle risultanze della Banca dati della pubblica amministrazione, lo strumento per i controlli finanziari delle Sezioni regionali di controllo. Resta impregiudicata la facoltà delle Sezioni regionali di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. I criteri di aggiornamento restano improntati alla semplificazione e all’alleggerimento degli oneri a carico dei compilatori, nel rispetto della normativa vincolistica e dell’omogeneità dell’attività di controllo.
Il Fatto
La Sezione delle autonomie ha predisposto le linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul rendiconto 2024, in attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005. Il documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro con il contributo delle Sezioni territoriali, degli esperti in contabilità pubblica e revisione legale, ed è stato trasmesso alle Sezioni regionali, all’ANCI, all’UPI e al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Esaminate le argomentazioni dell’ANCI e preso atto dell’assenza di rilievi dell’UPI, la Sezione ha approvato i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione che le linee guida intercettano i fenomeni di maggior rilevanza nell’ottica della verifica e conservazione degli equilibri di bilancio e rappresentano un supporto per i controlli finanziari sugli enti locali in un quadro di finanza pubblica in costante mutamento. Il procedimento di consultazione ha consentito di bilanciare le esigenze istruttorie con quelle di semplificazione, riorganizzando la struttura del questionario per ridurre gli oneri a carico dei compilatori senza compromettere la qualità delle informazioni.
Sul piano dell’equilibrio e della gestione finanziaria, la Sezione richiama l’attenzione degli organi di revisione sulla composizione della cassa tra parte libera e vincolata, sul ricorso all’utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati ex art. 195 del Tuel e alle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del Tuel. I quesiti sulla gestione dei residui vengono collegati alle risultanze della piattaforma sui crediti commerciali, per verificare la coerenza tra le poste contabili.
Il FCDE è analizzato in connessione con la gestione dei residui e con l’accertamento ordinario di quelli di dubbia e difficile esazione scaduti da oltre tre anni ma non prescritti, nonché di quelli assolutamente inesigibili o insussistenti; sul punto viene richiamato il necessario coinvolgimento dei responsabili dei servizi. Particolare attenzione è richiesta sul rispetto degli obblighi in tema di fondo garanzia debiti commerciali e tempestività dei pagamenti, introdotti dall’art. 1, comma 859 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Quanto alla spesa per il personale, la Sezione ha istituito una sezione dedicata per verificare il rispetto delle facoltà assunzionali nei limiti delle percentuali di incremento sulla spesa di riferimento — 2018 per i comuni, 2019 per le province — determinate in base al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Una sezione ad hoc ripropone la verifica dei parametri di capacità e sostenibilità dell’indebitamento, con il riscontro del rispetto del limite ex art. 204 del Tuel e dello stato dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati.
Sulla contabilità economico-patrimoniale la Sezione non ha modificato il set di domande rispetto al rendiconto 2023, poiché l’entrata in vigore del nuovo impianto “accrual” è prevista per il 2026 con l’approvazione del rendiconto 2025. Il documento rammenta il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato il 23 dicembre 2024, emanato ai sensi dell’art. 10, comma 11, del d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni con la legge 7 ottobre 2024, n. 143, che fornisce istruzioni procedurali e tecnico-contabili per l’elaborazione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l’esercizio 2025.
Infine, la Sezione ribadisce l’importanza della correttezza e tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, funzionali anche al consolidamento dei conti pubblici, attribuendo ai revisori il compito di verificare l’adeguato alimentamento dei canali informativi e di segnalare la necessità di integrare le informazioni mancanti o rettificare quelle erronee.
Nota della Redazione
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