Responsabilità della società di riscossione e colpa grave da contrasto giurisprudenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 14 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile della società concessionaria della riscossione per il danno erariale da perdita definitiva del credito tributario, la mancata produzione in giudizio delle copie delle cartelle esattoriali, a fronte del deposito degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, non integra gli estremi della colpa grave quando esiste un orientamento della Corte di cassazione che reputa tale produzione non necessaria ai fini della prova del perfezionamento della notifica e della tutela della pretesa. La natura essenzialmente normativa della colpa grave impone al giudice contabile la c.d. doppia misura della colpa: individuazione della regola cautelare e accertamento in concreto della sua esigibilità. L’orientamento giurisprudenziale di segno opposto, astrattamente idoneo ad avallare l’operato del convenuto, è scriminante rispetto al rimprovero di colpa grave. La soccombenza nel giudizio tributario non determina di per sé responsabilità erariale, dovendosi valutare se essa sia riconducibile a una condotta gravemente colposa del concessionario.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio la società concessionaria della riscossione per il risarcimento di un danno erariale indiretto, quantificato in euro 31.251,67, sofferto dall’Erario, dalla Regione siciliana e da un Comune. Il pregiudizio derivava da due sentenze tributarie passate in giudicato, con le quali il giudice aveva annullato un preavviso di fermo e una comunicazione di iscrizione ipotecaria, oltre alle cartelle presupposte, per la mancata prova del contenuto e della notifica delle cartelle stesse.
Secondo l’attore contabile, la convenuta aveva gestito in modo gravemente negligente la procedura: aveva scelto la notifica a mezzo posta anziché a mani, non aveva verificato il perfezionamento delle notifiche, non aveva conservato la documentazione comprovante gli atti impositivi e non aveva attivato tempestivamente la procedura di discarico. Da qui la citazione per responsabilità, preceduta da invito a dedurre.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione afferma la propria potestas iudicandi, richiamando il pacifico orientamento della Cassazione secondo cui tra concessionario della riscossione ed ente pubblico si instaura un rapporto di servizio in senso lato. Rigetta poi l’eccezione di improcedibilità fondata sull’incompleta procedura di discarico per inesigibilità, negando che gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 condizionino la proponibilità dell’azione erariale, salvo il limite dell’integrale soddisfacimento delle pretese.
Respinta anche l’eccezione di inammissibilità della citazione per pretesa trascuratezza delle deduzioni preprocessuali, la Corte affronta il merito. Il danno, qualificato come danno da perdita di entrata, diviene certo e attuale solo con la perdita definitiva del credito, coincidente con la formazione del giudicato tributario. Le ragioni poste a fondamento di quel giudicato costituiscono un antefatto cogente, ma vanno valutate alla stregua del contegno complessivo della convenuta.
La ragione della soccombenza, per tabulas, risiede nella produzione dei soli estratti di ruolo e relate di notifica, senza le cartelle esattoriali. Su questo punto la Corte rileva che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficienti la matrice o la copia con la relazione di notifica, e che l’estratto di ruolo è equipollente alla matrice (tra le altre, Cass. n. 16121/2019, Cass. n. 23902/2017, Cass. ord. n. 8201/2023).
La Corte richiama quindi la doppia misura della colpa elaborata dalla giurisprudenza contabile: la colpa grave richiede una trasgressione evidente e riconoscibile ex ante, in assenza di oggettive difficoltà. Nel caso concreto, l’esistenza di un orientamento di legittimità di segno opposto, confermata dal contrasto illustrato dal Cons. Stato, Ad. plen. n. 5/2022 sui tre orientamenti in tema di conservazione della cartella, è scriminante. Non può qualificarsi come sprezzante trascuratezza la condotta che la Cassazione reputa idonea a difendere la pretesa erariale.
La Corte sottolinea inoltre che diverse cartelle erano state notificate a mani del contribuente o a soggetto delegato, circostanza non contestata e non smentita da querela di falso. Ne consegue il difetto del presupposto soggettivo della colpa grave e l’assoluzione della convenuta, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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