Indennità di reggenza DSGA non spetta all’assistente amministrativo già facente funzioni (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 56 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di reggenza di cui all’art. 69, comma 2, CCNL comparto scuola 04/08/1995 spetta esclusivamente ai DSGA titolari della funzione, chiamati a reggere un ufficio ulteriore rispetto a quello principale. Essa è alternativa all’indennità di funzioni superiori del comma 1, riservata a chi, non titolare, sia chiamato a sostituire il direttore amministrativo svolgendo mansioni superiori. La durata della sostituzione non muta la qualificazione: rileva l’aspetto soggettivo della titolarità, non l’aspetto oggettivo dell’incarico. Ne segue che al dipendente di ruolo con profilo di assistente amministrativo, già facente funzioni di DSGA presso altro istituto, non compete la reggenza su una diversa scuola normodimensionata, ma solo l’indennità di mansioni superiori. Il contratto che gli riconosca l’indennità di reggenza è illegittimo e non supera il controllo successivo.

Il Fatto

Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte individua un assistente amministrativo, già in servizio con incarico di DSGA facente funzione presso un istituto comprensivo, per un incarico aggiuntivo di DSGA presso un diverso istituto comprensivo normodimensionato, per un intero anno scolastico. L’istituto stipula il relativo contratto, che riconosce al dipendente l’indennità di reggenza prevista dall’art. 69, comma 2, CCNL 04/08/1995, quantificata nel 50% del differenziale di inquadramento tra profilo DSGA e profilo di assistente amministrativo, con spesa a carico del bilancio statale.

La Ragioneria territoriale dello Stato esprime osservazione ostativa al visto, ritenendo che la fattispecie non integri una reggenza e che la sostituzione possa essere remunerata solo con l’indennità di direzione di parte variabile a carico del fondo d’istituto. L’istituto chiede l’ammissione al visto, invocando la disparità di trattamento rispetto ai DSGA di ruolo e il risparmio per la finanza pubblica. Ottenuto il visto con riserva, il contratto è deferito alla Sezione regionale di controllo, che lo esamina in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione interna all’art. 69 CCNL 1995. Il comma 1 attribuisce l’indennità di funzioni superiori a chi sostituisce il direttore amministrativo senza esserne titolare; il comma 2 riserva l’indennità di reggenza ai titolari che assumono la reggenza di un ufficio ulteriore. Le due indennità sono alternative tra loro, come conferma la differenza di importo.

Il criterio discretivo è di natura soggettiva: conta la titolarità della funzione, non i caratteri oggettivi dell’incarico sostituito o la sua durata. La contrattazione integrativa regionale riserva la reggenza ai DSGA in servizio presso altri istituti, graduati secondo l’anzianità nel ruolo, e configura tale istituto come extrema ratio, esperite le precedenti operazioni di sostituzione. Il profilo professionale dell’assistente amministrativo, ricostruito dagli artt. 47-50 e 56 CCNL, non contempla la reggenza, ma solo la sostituzione. Anche il CCNL 2019-2021, all’art. 57, mantiene distinti i trattamenti del DSGA reggente e dell’assistente sostituto.

Nel caso concreto il dipendente è assistente amministrativo di ruolo, non DSGA titolare; l’incarico presso il primo istituto è svolto quale facente funzioni e non attribuisce la titolarità. La Sezione esclude il richiamo all’art. 19, comma 5-bis, d.l. n. 98/2011, che riguarda i DSGA in condivisione tra scuole sottodimensionate, non risultando che l’istituto di destinazione sia sottodimensionato.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2024: la violazione dell’uguaglianza sussiste solo se situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Il DSGA appartiene a un ruolo diverso, accertato con selezione concorsuale, e le situazioni poste a confronto non sono assimilabili. Il richiamo all’indennità di funzioni superiori è inconferente, non essendo in contestazione quel diverso emolumento.

La Sezione ritiene quindi fondati i rilievi della Ragioneria e ricusa il visto e la registrazione del contratto. Rileva inoltre che la prassi dei molteplici incarichi in capo al medesimo soggetto, pur giustificata dalla carenza di organico, contrasta con i principi di buon andamento ed efficienza, ma dichiara la questione estranea all’oggetto del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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