Inconfigurabile il conto giudiziale per i consegnatari di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 280 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti presuppone la qualifica di agente contabile e, per il consegnatario di beni, un debito di custodia su beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo: è tenuto al solo conto amministrativo e non alla resa del conto giudiziale. La disciplina di contabilità dello Stato, e in particolare il d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche ai consegnatari degli enti locali, senza che le divergenze lessicali dell’art. 93 T.U.E.L. autorizzino nozioni distinte. È pertanto inconfigurabile un giudizio di conto avente ad oggetto un’ipotetica gestione di consegnatari di beni immobili.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dal consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2020. Il Magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha prospettato una questione preliminare: l’atto depositato elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza. Da qui la richiesta di dichiarare improcedibile il giudizio e di restituire gli atti all’Amministrazione.

La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni aderendo a tale impostazione. All’udienza il relatore ha richiamato il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha insistito per l’improcedibilità e la restituzione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22), che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile (art. 32) e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili secondo specie, qualità e valore, con responsabilità in natura o del prezzo corrente in caso di deficienza (art. 33).

Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, che all’art. 6, comma 1, distingue l’agente amministrativo per debito di vigilanza dall’agente contabile per debito di custodia. Solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i consegnatari per debito di vigilanza non vi sono tenuti. La Corte richiama, sul punto, l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità di tale Regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

L’art. 93 T.U.E.L. non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili, immobili o entrambi. La Corte ne fornisce un’interpretazione sistematica, non potendo prescindere dalla perimetrazione discendente dalla disciplina della contabilità dello Stato: le divergenze lessicali non autorizzano nozioni distinte per Stato ed enti locali, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nel d.lgs. n. 174/2016.

La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il concetto di debito di custodia presuppone presa in carico e scarico dei beni, con conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili. Nel conto in esame non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino: il convenuto è quindi qualificabile come semplice agente amministrativo e il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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