Pensione privilegiata di reversibilità e nesso causale accertato dal Collegio medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 23 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici che coinvolgono pubblici dipendenti, l’Inps è parte necessaria, quale soggetto competente a erogare la pensione, e la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva va rigettata. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituisce presupposto del diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità in forma privilegiata. Il giudice contabile non è vincolato al parere del Collegio medico legale, ma non può discostarsene quando esso sia fondato su argomentazioni specifiche e convincenti e abbia confutato dettagliatamente le osservazioni del consulente tecnico di parte, escludendo il nesso di interdipendenza tra la patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio e il decesso del dante causa. Il Collegio medico legale è organo ausiliario del giudice e non può qualificare come definitivo il contendere medico-legale né sottrarsi a ulteriori richieste istruttorie: solo il giudice stabilisce quando la causa è matura per la decisione.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un dipendente già in servizio nel disciolto Corpo degli Agenti di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario, collocato a congedo per infermità e deceduto, agisce per ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità in forma privilegiata. Il coniuge era titolare di assegno rinnovabile di quinta categoria, tabella A, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e, durante il periodo quadriennale di durata dell’assegno, era deceduto senza che alla scadenza fosse attivata alcuna procedura di rinnovo: la pensione alla vedova era quindi corrisposta solo in forma ordinaria.
La ricorrente assume che la patologia causa del decesso — arresto cardiocircolatorio su scompenso cardiaco acuto in soggetto affetto da cardiomiopatia dilatativa — sia interdipendente con l’ipertensione arteriosa già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Ministero della giustizia, con decreto del 2014, ha negato la pensione privilegiata di reversibilità. La questione giunge davanti alla Corte dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è presupposto del diritto alla riliquidazione della pensione di reversibilità e l’Istituto previdenziale, competente ad erogare la pensione, è parte necessaria nei giudizi pensionistici dei pubblici dipendenti, secondo un orientamento già espresso da questa stessa Sezione.
Nel merito, la Corte non accoglie il ricorso. La ricorrenza dei presupposti della pensione privilegiata va valutata alla stregua dell’art. 67, d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A; la medesima logica si applica al giudizio in cui si chiede la riliquidazione della pensione di reversibilità per affermata interdipendenza della patologia mortale con una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Secondo la Corte, il parere del Collegio medico legale è fondato su argomentazioni convincenti, tiene conto della documentazione in atti e confuta dettagliatamente le osservazioni del consulente tecnico di parte. Il Collegio ha ritenuto verosimile una eziopatogenesi genetica, escludendo all’ipertensione arteriosa il ruolo di causa o concausa efficiente e determinante del decesso e qualificandola, anzi, come diretta conseguenza della cardiomiopatia dilatativa preesistente. Ne deriva il rigetto dell’istanza istruttoria volta all’acquisizione di un ulteriore parere, non necessaria alla decisione.
La Corte dedica poi una riflessione autonoma alle affermazioni del Collegio. Il Collegio medico legale è organo ausiliario del giudice: solo quest’ultimo stabilisce quando la causa è matura per la decisione e valuta l’opportunità di ulteriori richieste istruttorie. Il consulente, pertanto, non può autodichiarare definitivo il contendere medico-legale senza svuotare la funzione del giudice. L’affermazione del Collegio secondo cui la posizione della ricorrente sarebbe “da sanare” per la mancata corresponsione della pensione di privilegio sulle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio è meritevole di attenzione, ma esula dall’oggetto del ricorso e non può essere valutata in questa sede.
Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è condannato alle spese legali in favore dell’Inps.
Nota della Redazione
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